ART. 274
                  (raccolta e trasmissione dei dati
         sulle emissioni dei grandi impianti di combustione)

   1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio
trasmette  alla  Commissione  europea,  ogni  tre anni, una relazione
inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri
di  tutti  i  grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta
del  presente  decreto,  nella  quale siano separatamente indicate le
emissioni  delle raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la prima
volta  entro  il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni
che decorre dal 1°gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla
fine  di  ciascun  successivo  periodo di tre anni preso in esame. Il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio trasmette
inoltre  alla  Commissione  europea,  su  richiesta,  i  dati annuali
relativi  alle  emissioni  di  biossido  di  zolfo, ossidi di azoto e
polveri dei singoli impianti di combustione.
   2.  A  partire  dal  1° gennaio 2008, il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  presenta  ogni  anno alla Commissione
europea  una relazione concernente gli impianti anteriori al 1988 per
i  quali  e'  stata  concessa l'esenzione prevista dall'articolo 273,
comma  5, con l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati che
sono stati autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli
impianti. A tal fine l'autorita' competente, se diversa dal Ministero
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  comunica  a  tale
Ministero  le  predette  esenzioni  contestualmente  alla concessione
delle stesse.
   3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio
presenta  ogni  anno  alla  Commissione europea una relazione circa i
casi in cui sono applicate le deroghe di cui alla parte II, sezioni 1
e  4,  lettera A, paragrafo 2, dell'Allegato II alla parte quinta del
presente  decreto  e  le deroghe di cui alle note delle lettere A e B
del medesimo Allegato II, parte II, sezione 1. A tal fine l'autorita'
competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,   comunica   a   tale   Ministero   le  predette  deroghe
contestualmente all'applicazione delle stesse.
   4.  Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori
dei  grandi  impianti  di  combustione  comunicano all'Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici (APAT), con le
modalita' previste dalla parte III dell'Allegato II alla parte quinta
del   presente   decreto,  le  emissioni  totali,  relative  all'anno
precedente,  di  biossido  di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e  polveri,
determinate   conformemente   alle   prescrizioni   della   parte  IV
dell'Allegato  II  alla parte quinta del presente decreto, nonche' la
quantita'  annua  totale  di  energia  prodotta rispettivamente dalle
biomasse,  dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi,
dal  gas  naturale  e  dagli altri gas, riferita al potere calorifico
netto,  e  la  caratterizzazione  dei  sistemi  di abbattimento delle
emissioni.  In  caso  di  mancata  comunicazione  dei  dati  e  delle
informazioni  di  cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  anche  ai  fini  di  quanto previsto
dall'articolo  650 del codice penale, ordina al gestore ina dempiente
di provvedere.
   5.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e per i servizi
tecnici  (APAT),  sulla  base  delle  informazioni di cui al comma 4,
elabora  una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido
di  zolfo,  ossidi  di  azoto e polveri di tutti i grandi impianti di
combustione  di  cui  alla  parte  quinta  del presente decreto. Tale
relazione  deve  indicare  le  emissioni  totali annue di biossido di
zolfo,  ossidi  di  azoto  e  polveri  e la quantita' annua totale di
energia   prodotta   rispettivamente   dalle  biomasse,  dagli  altri
combustibili  solidi,  dai  combustibili  liquidi, dal gas naturale e
dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto. Almeno due mesi
prima  della  scadenza  prevista  dal comma 1 per la trasmissione dei
dati   alla   Commissione   europea,   l'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente  e  per i servizi tecnici (APAT) trasmette al Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio la suddetta relazione,
nonche' i dati disaggregati relativi a ciascun impianto.
   6.  I  dati  di  cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato
elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le
procedure  indicate  sul  sito internet del Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio. La relazione di cui al comma 5, nonche'
i   dati   disaggregati   raccolti  dall'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici (APAT) sono resi disponibili
alle   autorita'   competenti   sul   sito   internet  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.