ART. 293
                      (combustibili consentiti)

   1.  Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte  quinta  del  presente  decreto,  inclusi  gli impianti termici
civili  di  potenza  termica  inferiore  al valore di soglia, possono
essere  utilizzati  esclusivamente  i  combustibili previsti per tali
categorie  di impianti dall'Allegato X alla parte quinta del presente
decreto,  alle  condizioni  ivi  previste.  Agli impianti di cui alla
parte  I,  lettere  e)  ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta del
presente  decreto  si  applicano le prescrizioni dell'Allegato X alla
parte quinta del presente decreto relative agli impianti disciplinati
dal  titolo  II  della  parte quinta del presente decreto. Il gasolio
marino  deve essere conforme a quanto previsto dalla parte I, sezione
3, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
della   salute,  previa  autorizzazione  della  Commissione  europea,
possono  essere  stabiliti  valori limite massimi per il contenuto di
zolfo  negli  oli  combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello
marino,  piu'  elevati rispetto a quelli fissati nell'Allegato X alla
parte  quinta  del  presente decreto qualora, a causa di un mutamento
improvviso  nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti
petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali
valori limite.