ART. 39
 (procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri)

   1.  Qualora  l'opera o l'intervento progettato possa avere effetti
significativi  sull'ambiente  di  un  altro  Stato membro dell'Unione
europea, ovvero qualora lo Stato membro che potrebbe essere coinvolto
in  maniera  significativa  ne  faccia  richiesta,  al medesimo Stato
devono essere trasmesse quanto meno:
    a)   una   descrizione   del   progetto  corredata  di  tutte  le
informazioni    disponibili    circa   il   suo   eventuale   impatto
transfrontaliero;
    b)  informazioni  sulla  natura  della  decisione che puo' essere
adottata.
   2.  Se lo Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui
al  comma  1,  entro  i successivi trenta giorni comunica che intende
partecipare  alla  procedura  di  valutazione  in  corso, allo stesso
Stato, qualora non vi si sia gia' provveduto, devono essere trasmessi
in  copia  la  domanda  del  committente  o  proponente,  il progetto
dell'opera o intervento, lo studio di impatto ambientale e la sintesi
non tecnica.
   3.  Con  la  trasmissione  della  documentazione di cui al comma 2
viene  assegnato  allo  Stato interessato un termine di trenta giorni
per  presentare  eventuali  osservazioni,  salvo  che detto Stato non
abbia  adottato  la  decisione  di esprimere il proprio parere previa
consultazione  al  proprio  interno  delle autorita' competenti e del
pubblico  interessato,  nel  qual  caso  viene  assegnato  un congruo
termine, comunque non superiore a novanta giorni.
   4.  Modalita'  piu'  dettagliate  per  l'attuazione  del  presente
articolo  possono essere concordate caso per caso con lo Stato membro
interessato,  ferma  restando la previsione di condizioni adeguate di
partecipazione del pubblico alle procedure decisionali.
   5.  In  pendenza dei termini di cui al comma 3, ogni altro termine
della procedura resta sospeso.