ART. 50
      (adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali)

   1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
provvedono  affinche'  le  disposizioni  legislative  e regolamentari
emanate  per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del
presente  decreto  entrino  in  vigore entro il termine di centoventi
giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto. In mancanza delle
disposizioni  suddette  trovano  applicazione  le  norme  della parte
seconda del presente decreto e dei suoi Allegati.