ART. 8
     (integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti
                         di pianificazione)

   1.  La  valutazione  ambientale  strategica deve essere effettuata
durante   la   fase   preparatoria  del  piano  o  del  programma  ed
anteriormente   alla   sua   approvazione   in   sede  legislativa  o
amministrativa.
   2.  Le  procedure amministrative previste dal presente titolo sono
integrate  nelle  procedure  ordinarie  in  vigore  per l'adozione ed
approvazione dei piani e dei programmi.
   3.  Nel  caso  di  piani  e programmi gerarchicamente ordinati, le
autorita'  competenti  all'approvazione dei singoli piani o programmi
tengono  conto,  al  fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle
valutazioni  gia'  effettuate  ai  fini  dell'approvazione  del piano
sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani
sottordinati.