Art. 3. 
                    Assenza dello scopo di lucro 
  1. L'organizzazione che esercita  un'impresa  sociale  destina  gli
utili e  gli  avanzi  di  gestione  allo  svolgimento  dell'attivita'
statutaria o ad incremento del patrimonio. 
  2. A  tale  fine  e'  vietata  la  distribuzione,  anche  in  forma
indiretta, di  utili  e  avanzi  di  gestione,  comunque  denominati,
nonche'  fondi  e  riserve  in  favore   di   amministratori,   soci,
partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera  distribuzione
indiretta di utili: 
    a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori  a
quelli previsti nelle imprese che operano  nei  medesimi  o  analoghi
settori  e  condizioni,  salvo  comprovate  esigenze  attinenti  alla
necessita' di acquisire specifiche competenze ed, in ogni  caso,  con
un incremento massimo del venti per cento; 
    b) la corresponsione ai  lavoratori  subordinati  o  autonomi  di
retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai  contratti  o
accordi collettivi  per  le  medesime  qualifiche,  salvo  comprovate
esigenze  attinenti   alla   necessita'   di   acquisire   specifiche
professionalita'; 
    c) la remunerazione  degli  strumenti  finanziari  diversi  dalle
azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli  intermediari
finanziari autorizzati, superiori  di  cinque  punti  percentuali  al
tasso ufficiale di riferimento.