Art. 133 
       Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi 
                    (art. 26, legge n. 109/1994) 
 
  1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di  pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti  e  alla  rata  di  saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti  dal  contratto,  che
non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato  generale,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali  e  moratori,
questi ultimi nella misura  accertata  annualmente  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e del trasporto,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ferma  restando  la  sua
facolta', trascorsi i termini  di  cui  sopra  o,  nel  caso  in  cui
l'ammontare delle rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il  quarto  dell'importo  netto  contrattuale,di   agire   ai   sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione  in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta  giorni
dalla data della  costituzione  stessa,  di  promuovere  il  giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 
  2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non  si
puo' procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma  1
dell'articolo 1664 del codice civile. 
  3. Per i lavori di cui al comma 2  si  applica  il  prezzo  chiuso,
consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  d'asta,
aumentato di una percentuale  da  applicarsi,  nel  caso  in  cui  la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di  inflazione
programmato nell'anno  precedente  sia  superiore  al  2  per  cento,
all'importo dei lavori  ancora  da  eseguire  per  ogni  anno  intero
previsto per l'ultimazione dei lavori  stessi.  Tale  percentuale  e'
fissata,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni  anno,  nella  misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il  prezzo  di
singoli  materiali  da  costruzione,  per  effetto   di   circostanze
eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  nell'anno  di  presentazione
dell'offerta con il decreto  di  cui  al  comma  6,  si  fa  luogo  a
compensazioni, in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la  percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al  comma
7. 
  5. La compensazione e' determinata  applicando  la  percentuale  di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni  contabilizzate  nell'anno
solare precedente al decreto  di  cui  al  comma  6  nelle  quantita'
accertate dal direttore dei lavori. 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  30
giugno di  ogni  anno,  rileva  con  proprio  decreto  le  variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione
piu' significativi. 
  7. Per le finalita' di cui al comma  4  si  possono  utilizzare  le
somme  appositamente  accantonate  per  imprevisti,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di  ogni
intervento, in misura  non  inferiore  all'1  per  cento  del  totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative  agli  impegni
contrattuali gia' assunti, nonche' le  eventuali  ulteriori  somme  a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso  intervento  nei
limiti della  relativa  autorizzazione  di  spesa.  Possono  altresi'
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta,  qualora  non
ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative  ad  altri  interventi
ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori  nei  limiti  della
residua spesa autorizzata;  l'utilizzo  di  tali  somme  deve  essere
autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano  stati  finanziati
dal CIPE stesso. 
  8. Le stazioni appaltanti provvedono ad  aggiornare  annualmente  i
propri prezzari, con particolare  riferimento  alle  voci  di  elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo  legate  a  particolari
condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere  validita'  il  31
dicembre di ogni anno e possono  essere  transitoriamente  utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di  gara
la cui approvazione sia intervenuta  entro  tale  data.  In  caso  di
inadempienza da parte  dei  predetti  soggetti,  i  prezzari  possono
essere aggiornati dalle  competenti  articolazioni  territoriali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  le
regioni interessate. 
  9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro  obblighi  contrattuali.
L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate
dal regolamento. 
 
          Nota all'art. 133: 
              - L'art. 1664, comma 1 del codice civile, cosi' recita:
          "Art. 1664 (Onerosita' o  difficolta'  dell'esecuzione).  -
          Qualora per effetto di circostanze imprevedibili  si  siano
          verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali  o
          della mano d'opera, tali da determinare un  aumento  o  una
          diminuzione superiori  al  decimo  del  prezzo  complessivo
          convenuto, l'appaltatore o il committente possono  chiedere
          una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' essere
          accordata  solo  per  quella  differenza  che   eccede   il
          decimo.".