Art. 136. 
Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita'
                           e grave ritardo 
(art. 119, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999;
                articoli 340, 341 legge n. 2248/1865) 
 
  1.  Quando  il  direttore  dei  lavori  accerta  che  comportamenti
dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni  di
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei  lavori,  invia
al responsabile del  procedimento  una  relazione  particolareggiata,
corredata dei documenti necessari,  indicando  la  stima  dei  lavori
eseguiti   regolarmente   e    che    devono    essere    accreditati
all'appaltatore. 
  2. Su indicazione del responsabile del  procedimento  il  direttore
dei lavori formula la contestazione degli  addebiti  all'appaltatore,
assegnando  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la
presentazione  delle  proprie  controdeduzioni  al  responsabile  del
procedimento. 
  3. Acquisite e valutate negativamente le predette  controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,  la
stazione appaltante su proposta  del  responsabile  del  procedimento
dispone la risoluzione del contratto. 
  4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione  dei  lavori
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni  del
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo
i casi d'urgenza, non puo'  essere  inferiore  a  dieci  giorni,  per
compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni  ritenute
necessarie. Il  termine  decorre  dal  giorno  di  ricevimento  della
comunicazione. 
  5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori  verifica,
in contraddittorio con l'appaltatore, o,  in  sua  mancanza,  con  la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione  impartita,
e ne compila processo verbale  da  trasmettere  al  responsabile  del
procedimento. 
  6.  Sulla  base  del  processo  verbale,  qualora   l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante, su proposta  del  responsabile  del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.