Art. 151 
Termini per la ricezione delle candidature e per la  ricezione  delle
offerte negli appalti aggiudicati  dai  concessionari  che  non  sono
                   amministrazioni aggiudicatrici 
                    (art. 65, direttiva 2004/18) 
 
  1. Negli appalti di lavori affidati  dai  concessionari  di  lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi  fissano
un termine per la  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  non
inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del  bando  e
un termine per la ricezione delle offerte non  inferiore  a  quaranta
giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte)
ovvero dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette
e negoziate). 
  2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili  i  commi  da  1  a  11
dell'articolo 70, in quanto compatibili.