Art. 169. 
                              Varianti 
(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. Il  soggetto  aggiudicatore  verifica  che  nello  sviluppo  del
progetto esecutivo sia  assicurato  il  rispetto  delle  prescrizioni
impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo  e
preliminare.  Restano  fermi  i  compiti  e  le  verifiche   di   cui
all'articolo 185. 
  2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche  e
integrazioni occorrenti, nello sviluppo del  progetto  esecutivo,  in
conseguenza della verifica di cui al comma 1. 
  3. Le varianti da apportare al progetto  definitivo  approvato  dal
CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase  di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto  al  progetto
approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi  finanziamenti  a
carico dei fondi; in caso  contrario  sono  approvate  dal  CIPE.  Le
varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono  approvate  con
il  consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e  province   autonome
interessate,  espresso  con  la  procedura  di   cui   al   comma   5
dell'articolo 165.  Per  le  opere  il  cui  finanziamento  e'  stato
assegnato  su  presentazione  del  piano  economico  finanziario   la
richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello  stesso.
Non assumono rilievo localizzativo le  varianti  di  tracciato  delle
opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede
di approvazione del progetto ai  fini  urbanistici;  in  mancanza  di
diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a  fini
urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12,  comma  2,
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni. 
  4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e  il  Presidente
della  regione  interessata  delle  varianti  che  intende  approvare
direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera e' soggetta  a  VIA  o
ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del  decreto  legislativo
22  gennaio  2004,  n.  42,  sono  informati   anche   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni
e le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine  perentorio
di quarantacinque giorni dalla data di ricezione  hanno  facolta'  di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di
maggiore gravita', puo' ordinare la sospensione  dell'esecuzione.  La
medesima informativa e' resa altresi' al Sindaco del  Comune  su  cui
ricade l'intervento. 
  5. La istruttoria delle varianti che non possono  essere  approvate
dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e'  compiuta  con  le
modalita' di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura
di   verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
all'allegato XXI, anche nel caso in  cui  sia  necessaria  una  nuova
valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle
regioni e delle province autonome interessate  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 165, comma 6. 
  6.  Ove  le  integrazioni,  adeguamenti   o   varianti   comportino
modificazioni del piano  di  esproprio,  il  progetto  e'  nuovamente
approvato  ai  fini  della   dichiarazione   di   pubblica   utilita'
dall'autorita' espropriante ai sensi del  citato  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', previe,  occorrendo,  nuove  comunicazioni  ai
sensi dell'articolo 166. 
  7. Per le infrastrutture  strategiche  e  di  preminente  interesse
nazionale, il cui progetto definitivo non  sia  stato  approvato  dal
CIPE a norma del presente  capo,  i  soggetti  aggiudicatori  possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste
dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui  al  presente
articolo, con l'adozione, per le  varianti  che  non  possono  essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai  sensi  del  comma  2,  delle
procedure  con  conferenza   di   servizi,   secondo   le   modalita'
dell'articolo 166 e seguenti. 
 
          Nota all'art. 169: 
              - Per il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
          vedi le note all'art. 7.