Art. 209. 
                                Acqua 
   (art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della  presente  parte  si
applicano alle seguenti attivita': 
    a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse  destinate
alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; 
    b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile. 
  2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti  o
ai concorsi attribuiti  od  organizzati  dagli  enti  che  esercitano
un'attivita' di cui al comma 1, e che, alternativamente: 
    a) riguardano  progetti  di  ingegneria  idraulica,  irrigazione,
drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato  all'approvvigionamento
d'acqua potabile rappresenti piu' del 20% del volume  totale  d'acqua
reso disponibile da tali progetti o  impianti  di  irrigazione  o  di
drenaggio; 
    b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue. 
  3. L'alimentazione con acqua potabile di  reti  che  forniscono  un
servizio al pubblico da parte di un ente  aggiudicatore  che  non  e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita'  di
cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato
avviene perche' il suo consumo e'  necessario  all'esercizio  di  una
attivita' non prevista dagli articoli da 208 a 213; 
    b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo  dal  consumo
proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua
potabile  dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio,
compreso l'anno in corso.