Art. 218. 
Appalti  aggiudicati  ad  un'impresa   comune   avente   personalita'
                 giuridica o ad un'impresa collegata 
      (art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Ai fini del presente articolo "impresa collegata"  e'  qualsiasi
impresa i cui conti annuali siano consolidati  con  quelli  dell'ente
aggiudicatore a norma  degli  articoli  25  e  seguenti  del  decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a
tale decreto, qualsiasi impresa su  cui  l'ente  aggiudicatore  possa
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante  ai
sensi dell'articolo 3, comma 28  del  presente  codice  o  che  possa
esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come
quest'ultimo,  sia  soggetta  all'influenza  dominante  di   un'altra
impresa in  virtu'  di  rapporti  di  proprieta',  di  partecipazione
finanziaria ovvero di norme interne. 
  2. Alle condizioni previste dal successivo  comma  3,  il  presente
codice non si applica agli appalti stipulati: 
    a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata, 
  o 
    b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi
personalita'  giuridica,  composti  esclusivamente   da   piu'   enti
aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi degli  articoli  da
208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di  tali
enti aggiudicatori. 
  3. Il comma 2 si applica: 
    a) agli appalti di servizi purche'  almeno  l'80%  del  fatturato
medio realizzato dall'impresa collegata negli  ultimi  tre  anni  nel
campo dei servizi provenga  dalla  fornitura  di  tali  servizi  alle
imprese cui e' collegata; 
    b) agli appalti di forniture purche' almeno l'80%  del  fatturato
medio realizzato dall'impresa collegata negli  ultimi  tre  anni  nel
campo delle forniture provenga dalla messa  a  disposizione  di  tali
forniture alle imprese cui e' collegata; 
    c) agli appalti di lavori, purche'  almeno  l'80%  del  fatturato
medio realizzato dall'impresa collegata negli  ultimi  tre  anni  nel
campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese
cui e' collegata. 
  Se,  a  causa  della  data   della   costituzione   o   di   inizio
dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi  tre
anni non e' disponibile, basta che  l'impresa  dimostri,  in  base  a
proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato
di cui alle lettere a),  b)  o  c)  del  comma  3.  Se  piu'  imprese
collegate all'ente  aggiudicatore  forniscono  gli  stessi  o  simili
servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali  sono  calcolate
tenendo  conto  del  fatturato  totale  dovuto  rispettivamente  alla
fornitura di servizi, forniture o lavori da  parte  di  tali  imprese
collegate. 
  4.  La  presente  parte  non  si  applica,  inoltre,  agli  appalti
aggiudicati: 
    a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa  comune  aventi
personalita'  giuridica,  composti  esclusivamente   da   piu'   enti
aggiudicatori, per svolgere attivita' di cui agli articoli da  208  a
213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure 
    b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o  ad
un'impresa comune aventi personalita' giuridica, di cui l'ente faccia
parte, purche' l'associazione o  consorzio  o  impresa  comune  siano
stati costituiti per svolgere le attivita' di  cui  trattasi  per  un
periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che
gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per  almeno
lo stesso periodo. 
  5. Gli enti  aggiudicatori  notificano  alla  Commissione,  su  sua
richiesta, le seguenti informazioni relative  all'applicazione  delle
disposizioni dei commi 2, 3 e 4: 
    a) i nomi delle imprese  o  delle  associazioni,  raggruppamenti,
consorzi o imprese comuni interessati; 
    b) la natura e il valore degli appalti considerati; 
    c) gli elementi che la Commissione puo' giudicare  necessari  per
provare che le relazioni  tra  l'ente  aggiudicatore  e  l'impresa  o
l'associazione o  il  consorzio  cui  gli  appalti  sono  aggiudicati
rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo. 
 
          Nota all'art. 218: 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,  reca:
          «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e  83/349/CEE  in
          materia   societaria,   relative   ai   conti   annuali   e
          consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  26
          marzo 1990, n. 69.».