Art. 225. 
              Avvisi relativi agli appalti aggiudicati 
                    (art. 43, direttiva 2004/17; 
              Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995) 
 
  1. Gli enti aggiudicatori che  abbiano  aggiudicato  un  appalto  o
concluso un accordo quadro inviano  un  avviso  relativo  all'appalto
aggiudicato  conformemente   all'allegato   XVI,   entro   due   mesi
dall'aggiudicazione dell'appalto  o  dalla  conclusione  dell'accordo
quadro  e  alle  condizioni  dalla  Commissione  stessa  definite   e
pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. 
  2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro
in conformita' all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono
esentati dall'obbligo di inviare un avviso  in  merito  ai  risultati
della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato  su  tale
accordo. 
  3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo  agli  appalti
aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione  entro  due
mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni  appalto.  Essi  possono
tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In  tal  caso,
essi inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi due  mesi  dopo  la
fine di ogni trimestre. 
  4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI  e  destinate
alla pubblicazione sono pubblicate in conformita' con l'allegato X. A
tale  riguardo  la  Commissione  rispetta  il  carattere  commerciale
sensibile  segnalato  dagli  enti  aggiudicatori  quando   comunicano
informazioni sul numero di  offerte  ricevute,  sull'identita'  degli
operatori economici o sui prezzi. 
  5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di
ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo  221,
comma 1, lettera b), possono limitare  le  informazioni  da  fornire,
secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantita' dei servizi forniti,
alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo". 
  6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di  ricerca  e
sviluppo che non puo' essere aggiudicato senza  indire  una  gara  ai
sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera  b),  possono  limitare  le
informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI,  sulla  natura  e
quantita'  dei  servizi   forniti,   per   motivi   di   riservatezza
commerciale. In tal caso, essi provvedono affinche'  le  informazioni
pubblicate ai sensi  del  presente  comma  siano  almeno  altrettanto
dettagliate di quelle contenute nell'avviso con  cui  si  indice  una
gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1. 
  7.  Se  ricorrono  ad  un  sistema  di  qualificazione,  gli   enti
aggiudicatori provvedono affinche'  tali  informazioni  siano  almeno
altrettanto dettagliate  di  quelle  della  corrispondente  categoria
degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 7. 
  8.  Nel  caso  di  appalti   aggiudicati   per   servizi   elencati
nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori  indicano  nell'avviso  se
acconsentono alla sua pubblicazione. 
  9. Le  informazioni  fornite  ai  sensi  dell'allegato  XVI  e  non
destinate  alla  pubblicazione  sono   pubblicate   solo   in   forma
semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.