Art. 238. 
        Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria 
 
  1. Salvo quanto previsto dal dai  commi  da  2  a  6  del  presente
articolo,   gli   enti   aggiudicatori   che   sono   amministrazioni
aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per
l'affidamento di appalti di lavori, forniture e  servizi  di  importo
inferiore alla soglia comunitaria, che  rientrano  nell'ambito  delle
attivita' previste dagli articoli da 208 a 213. 
  2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo  223,  sotto  le
soglie ivi indicate e' facoltativo, e va pubblicato  sul  profilo  di
committente,  ove  istituito,  e  sui   siti   informatici   di   cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 
  3. L'avviso sui risultati della procedura di  affidamento,  di  cui
all'articolo 225, e' pubblicato sul profilo di committente e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7,  con  le  modalita'  ivi
previste. 
  4. Gli avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  e  gli  inviti  non
contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita'  e
di comunicazione in ambito sopranazionale. 
  5. I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della meta' e  la
pubblicita' degli avvisi con cui si indice una  gara  va  effettuata,
per i lavori, nel rispetto  dell'articolo  122,  comma  5,  e  per  i
servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5. 
  6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei  casi
e fino agli importi previsti dall'articolo 125. 
  7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di  diritti  speciali
ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito
definito dagli  articoli  da  208  a  213,  applicano  la  disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme  ai  principi  dettati  dal  Trattato  CE  a  tutela   della
concorrenza.