Art. 6 
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
                             e forniture 
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art.  4,
  legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005) 
 
  1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,  con  sede  in
Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. 
  2. L'Autorita' e' organo collegiale  costituito  da  cinque  membri
nominati con determinazione adottata d'intesa  dai  Presidenti  della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica.  I   membri
dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e
delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori
tecnici, economici e  giuridici  con  riconosciuta  professionalita'.
L'Autorita'  sceglie  il  presidente  tra  i  propri   componenti   e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 
  3. I membri dell'Autorita' durano  in  carica  cinque  anni  e  non
possono essere confermati. Essi non possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza,  alcuna  attivita'  professionale  o  di  consulenza,  non
possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati
ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura  o  rivestire
cariche  pubbliche  elettive  o  cariche  nei  partiti  politici.   I
dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti  di  appartenenza,  sono
collocati fuori ruolo  o  in  aspettativa  per  l'intera  durata  del
mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  determinato
il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'. 
  4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio
e di valutazione e da autonomia organizzativa. 
  5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici,  anche  di  interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e  nei
settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente  codice,
sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  esclusi
dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e,  segnatamente,  il
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente, e di economica ed  efficiente  esecuzione  dei
contratti, nonche' il rispetto delle regole della  concorrenza  nelle
singole procedure di gara. 
  6.  Sono  fatte  salve  le   competenze   delle   altre   Autorita'
amministrative indipendenti. 
  7. Oltre a svolgere  i  compiti  espressamente  previsti  da  altre
norme, l'Autorita': 
    a)  vigila  sull'osservanza  della   disciplina   legislativa   e
regolamentare vigente, verificando, anche con  indagini  campionarie,
la regolarita' delle procedure di affidamento; 
    b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di  applicazione  del  presente  codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie  contrattuali,
la legittimita' della sottrazione al presente codice  e  il  rispetto
dei principi relativi ai  contratti  esclusi;  non  sono  soggetti  a
obblighi  di   comunicazione   all'Osservatorio   ne'   a   vigilanza
dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18; 
    c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita'  di  esecuzione
dei contratti pubblici; 
    d) accerta che dall'esecuzione dei  contratti  non  sia  derivato
pregiudizio per il pubblico erario; 
    e)  segnala  al   Governo   e   al   Parlamento,   con   apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di  inosservanza  o  di
applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici; 
    f)  formula  al  Governo  proposte  in  ordine   alle   modifiche
occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i  contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture; 
    g) formula al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
proposte per la revisione del regolamento; 
    h) predispone e invia al Governo e al  Parlamento  una  relazione
annuale nella quale si evidenziano  le  disfunzioni  riscontrate  nel
settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: 
    h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 
    h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; 
    h.3)  allo  scostamento   dai   costi   standardizzati   di   cui
all'articolo 7; 
    h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a
varianti in corso di esecuzione; 
    h.5)  al  mancato  o  tardivo  adempimento  degli  obblighi   nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori; 
    h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
    i)   sovrintende   all'attivita'   dell'Osservatorio    di    cui
all'articolo 7; 
    l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; 
    m)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le  modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo  5;  nell'esercizio  di
tale vigilanza l'Autorita' puo'  annullare,  in  caso  di  constatata
inerzia degli organismi di attestazione, le  attestazioni  rilasciate
in difetto dei presupposti stabiliti  dalle  norme  vigenti,  nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; 
    n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu'  delle
altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a  questioni
insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente
formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo  1,  comma
67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
  8. Quando all'Autorita' e' attribuita  la  competenza  ad  irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate
al valore del contratto pubblico cui le  violazioni  si  riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.  I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento
della  sanzione.  La  riscossione  della  sanzione  avviene  mediante
iscrizione a ruolo. 
  9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo': 
    a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori  economici
esecutori   dei   contratti,   nonche'   ad   ogni   altra   pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore  economico
o persona fisica che ne sia in possesso,  documenti,  informazioni  e
chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi  di  progettazione,
agli affidamenti; 
    b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi  anche  della  collaborazione  di  altri
organi dello Stato; 
    c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante  ai
fini dell'istruttoria; 
    d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza,  che  esegue  le
verifiche e  gli  accertamenti  richiesti  agendo  con  i  poteri  di
indagine ad esso  attribuiti  ai  fini  degli  accertamenti  relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte  le
notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di  Finanza
nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati all'Autorita'. 
  10. Tutte le notizie, le informazioni  o  i  dati  riguardanti  gli
operatori economici oggetto di istruttoria  da  parte  dell'Autorita'
sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria  medesima,  dal
segreto   di   ufficio   anche   nei   riguardi    delle    pubbliche
amministrazioni. I funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle
loro funzioni, sono  pubblici  ufficiali.  Essi  sono  vincolati  dal
segreto d'ufficio. 
  11. Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai  quali  e'
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9  sono  sottoposti
alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  a  euro  25.822  se
rifiutano od omettono,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  le
informazioni  o  di  esibire  i  documenti,  ovvero   alla   sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  a   euro   51.545   se   forniscono
informazioni  od  esibiscono  documenti  non  veritieri.  Le   stesse
sanzioni si applicano agli operatori economici  che  non  ottemperano
alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di
comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono  dati
o documenti  non  veritieri,  circa  il  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori  o
agli organismi di attestazione. 
  12. Qualora i  soggetti  ai  quali  e'  richiesto  di  fornire  gli
elementi  di   cui   al   comma   9   appartengano   alle   pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari  previste  dai
rispettivi ordinamenti. Il procedimento  disciplinare  e'  instaurato
dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorita'  e  il
relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima. 
  13.  Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',  l'Autorita'
trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e,  se
le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi  giurisdizionali
competenti. Qualora l'Autorita'  accerti  che  dalla  esecuzione  dei
contratti pubblici derivi pregiudizio per  il  pubblico  erario,  gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e  alla
procura generale della Corte dei conti. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  11
          febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di
          lavori pubblici". 
              "Art.  4  (Autorita'  per  la  vigilanza   sui   lavori
          pubblici). - 1.  Al  fine  di  garantire  l'osservanza  dei
          principi di cui all'art. 1,  comma  1,  nella  materia  dei
          lavori  pubblici,  anche   di   interesse   regionale,   e'
          istituita, con sede in Roma, l'Autorita' per  la  vigilanza
          sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorita". 
              2.  L'Autorita'  opera  in  piena   autonomia   e   con
          indipendenza di giudizio e  di  valutazione  ed  e'  organo
          collegiale  costituito  da  cinque  membri   nominati   con
          determinazione  adottata  d'intesa  dai  Presidenti   della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
          dell'Autorita', al fine di garantire  la  pluralita'  delle
          esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita'
          che operano in settori tecnici, economici e  giuridici  con
          riconosciuta  professionalita'.  L'Autorita'   sceglie   il
          presidente tra i propri componenti e  stabilisce  le  norme
          sul proprio funzionamento. 
              3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
          e  non  possono  essere  confermati.   Essi   non   possono
          esercitare,  a  pena   di   decadenza,   alcuna   attivita'
          professionale  o  di   consulenza,   non   possono   essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati  ne'
          ricoprire altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura  o
          rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei  partiti
          politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori  ruolo
          o, se professori universitari, in aspettativa per  l'intera
          durata  del  mandato.  Con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  e'
          determinato il trattamento economico  spettante  ai  membri
          dell'Autorita',   nel   limite    complessivo    di    lire
          1.250.000.000 annue. 
              4. L'Autorita': 
                a) vigila affinche' sia assicurata l'economicita'  di
          esecuzione dei lavori pubblici; 
                b)   vigila    sull'osservanza    della    disciplina
          legislativa e regolamentare in materia  verificando,  anche
          con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
          affidamento dei lavori pubblici; 
                c) accerta che dall'esecuzione  dei  lavori  non  sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario; 
                d) segnala al Governo e al Parlamento,  con  apposita
          comunicazione,   fenomeni    particolarmente    gravi    di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          lavori pubblici; 
                e) formula al Ministro dei lavori  pubblici  proposte
          per la revisione del regolamento; 
                f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
          relazione annuale nella quale  si  evidenziano  disfunzioni
          riscontrate nel settore degli appalti e  delle  concessioni
          di lavori pubblici con particolare riferimento: 
                  1) alla  frequenza  del  ricorso  a  procedure  non
          concorsuali; 
                  2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
          3) allo scostamento dai  costi  standardizzati  di  cui  al
          comma 16, lettera b); 
                  4) alla frequenza del  ricorso  a  sospensioni  dei
          lavori o a varianti in corso d'opera; 
                  5) al mancato o tardivo adempimento degli  obblighi
          nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; 
                  6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
                g) sovrintende  all'attivita'  dell'Osservatorio  dei
          lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c); 
                h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e
          17; 
                i)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione  di  cui
          all'art. 8. 
              5. Per l'espletamento dei propri  compiti,  l'Autorita'
          si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di  cui  al
          comma 10, lettera c), delle  unita'  specializzate  di  cui
          all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
          152, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio
          1991, n. 203, nonche', per le questioni di ordine  tecnico,
          della  consulenza  del  Consiglio  superiore   dei   lavori
          pubblici e del Consiglio nazionale per i beni  culturali  e
          ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto
          i beni sottoposti alle disposizioni della legge  1°  giugno
          1939, n. 1089. 
              6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
          richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli  altri
          enti aggiudicatori o realizzatori, nonche'  ad  ogni  altra
          pubblica amministrazione e ad ogni ente,  anche  regionale,
          impresa o  persona  che  ne  sia  in  possesso,  documenti,
          informazioni  e   chiarimenti   relativamente   ai   lavori
          pubblici, in  corso  o  da  iniziare,  al  conferimento  di
          incarichi di progettazione, agli  affidamenti  dei  lavori;
          anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
          puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
          di cui al comma 10 e della collaborazione di  altri  organi
          dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche  e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi  elemento  rilevante  ai  fini  dell'istruttoria.
          Tutte le notizie, le informazioni o i dati  riguardanti  le
          imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
          tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria  medesima,
          dal segreto di ufficio anche nei riguardi  delle  pubbliche
          amministrazioni.     I      funzionari      dell'Autorita',
          nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   sono   pubblici
          ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
              7. Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          6  sono  sottoposti  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se  rifiutano
          od omettono,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  le
          informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma fino a  lire  100
          milioni se forniscono informazioni od esibiscono  documenti
          non veritieri. L'entita' delle  sanzioni  e'  proporzionata
          all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni  si
          riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni  previste
          dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita'  devono
          prevedere il termine di pagamento della sanzione e  avverso
          di essi e' ammesso ricorso  al  giudice  amministrativo  in
          sede di giurisdizione esclusiva da  proporre  entro  trenta
          giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti  medesimi.
          La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli. 
              8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di  fornire
          gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle  pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato. 
              9.  Qualora  accerti  l'esistenza   di   irregolarita',
          l'Autorita' trasmette gli atti ed  i  propri  rilievi  agli
          organi di controllo e, se le irregolarita' hanno  rilevanza
          penale, agli  organi  giurisdizionali  competenti.  Qualora
          l'Autorita' accerti  che  dalla  realizzazione  dei  lavori
          pubblici derivi pregiudizio per  il  pubblico  erario,  gli
          atti  e  i  rilievi  sono  trasmessi  anche   ai   soggetti
          interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 
              10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono  costituiti  ed
          operano: 
                a) la Segreteria tecnica; 
                b) il Servizio ispettivo; 
                c) l'Osservatorio dei lavori pubblici. 
              10-bis. Il Servizio ispettivo  svolge  accertamenti  ed
          indagini   ispettive   nelle    materie    di    competenza
          dell'Autorita';    informa,    altresi',     gli     organi
          amministrativi competenti sulle  eventuali  responsabilita'
          riscontrate  a  carico  di  amministratori,   di   pubblici
          dipendenti, di  liberi  professionisti  e  di  imprese.  Il
          Ministro dei lavori  pubblici,  d'intesa  con  l'Autorita',
          puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei
          compiti di controllo spettanti all'Amministrazione. 
              10-ter. Al Servizio ispettivo e' preposto un  dirigente
          generale di livello C ed esso e' composto da  non  piu'  di
          125    unita'    appartenenti     alla     professionalita'
          amministrativa e tecnica,  di  cui  25  con  qualifica  non
          inferiore a quella dirigenziale. 
              10-quater. Sono fatte salve le  competenze  del  Nucleo
          tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli   investimenti
          pubblici  di  cui  all'art.  3,  comma   5,   del   decreto
          legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 
              10-quinquies. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,
          ivi compreso il trasferimento delle risorse dal  centro  di
          responsabilita'  "Ispettorato  tecnico"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dei lavori  pubblici  all'apposito
          centro di responsabilita' dello stato di  previsione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              11-13. 
              14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in
          una sezione centrale ed in sezioni  regionali  aventi  sede
          presso le regioni e  le  province  autonome.  I  modi  e  i
          protocolli  della  articolazione  regionale  sono  definiti
          dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano. 
              15. L'Osservatorio dei lavori pubblici  opera  mediante
          procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,
          anche attraverso  collegamento  con  gli  analoghi  sistemi
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dei   Ministeri
          interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
          dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL),  delle  regioni,  dell'Unione
          province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
          italiani (ANCI),  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e delle casse edili. 
              16. La sezione centrale  dell'Osservatorio  dei  lavori
          pubblici svolge i seguenti compiti: 
                a) provvede alla raccolta ed  alla  elaborazione  dei
          dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto  il
          territorio  nazionale  e,   in   particolare,   di   quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
                b) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
          tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
          facendone oggetto di una specifica pubblicazione; 
                c) pubblica semestralmente i programmi triennali  dei
          lavori   pubblici   predisposti    dalle    amministrazioni
          aggiudicatrici,  nonche'  l'elenco  dei   lavori   pubblici
          affidati; 
                d)  promuove  la  realizzazione  di  un  collegamento
          informatico  con  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  gli
          altri enti aggiudicatori o  realizzatori,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui lavori pubblici; 
                e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
                f)  adempie  agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
                g) favorisce la formazione di archivi di settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie  unitarie  da  mettere   a   disposizione   delle
          amministrazioni interessate. 
              16-bis. In relazione alle  attivita',  agli  aspetti  e
          alle componenti peculiari dei  lavori  concernenti  i  beni
          sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.
          1089, i compiti di cui alle lettere a) e b)  del  comma  16
          sono svolti dalla sezione  centrale  dell'Osservatorio  dei
          lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per  i
          beni ambientali e architettonici avente sede nel  capoluogo
          di regione, da effettuare  per  il  tramite  della  sezione
          regionale dell'Osservatorio. 
              17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri  enti
          aggiudicatori  o  realizzatori  sono  tenuti  a  comunicare
          all'Osservatorio dei lavori pubblici, per  lavori  pubblici
          di importo superiore a 150.000 euro,  entro  trenta  giorni
          dalla data del verbale  di  gara  o  di  definizione  della
          trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
          lavori, il contenuto dei bandi e dei  verbali  di  gara,  i
          soggetti  invitati,   l'importo   di   aggiudicazione,   il
          nominativo dell'aggiudicatario  o  dell'affidatario  e  del
          progettista e, entro sessanta giorni dalla  data  del  loro
          compimento  ed  effettuazione,  l'inizio,  gli   stati   di
          avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
          collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli  appalti  di
          importo inferiore a  500.000  euro  non  e'  necessaria  la
          comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
          soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di  fornire
          i  dati  richiesti   e'   sottoposto,   con   provvedimento
          dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del  pagamento
          di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata
          fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri. 
              18. I dati di cui al comma 17, relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle  sezioni  regionali  dell'Osservatorio  dei
          lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  67,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006)": 
              "67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori  pubblici,
          cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e  finanziaria,
          ai fini della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio
          funzionamento di cui  al  comma  65  determina  annualmente
          l'ammontare  delle  contribuzioni  ad   essa   dovute   dai
          soggetti,  pubblici  e   privati,   sottoposti   alla   sua
          vigilanza, nonche' le relative  modalita'  di  riscossione,
          ivi compreso l'obbligo  di  versamento  del  contributo  da
          parte  degli  operatori  economici  quale   condizione   di
          ammissibilita'  dell'offerta  nell'ambito  delle  procedure
          finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In  sede
          di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
          deve, comunque, superare  lo  0,25  per  cento  del  valore
          complessivo del mercato di competenza. L'Autorita'  per  la
          vigilanza sui lavori pubblici puo',  altresi',  individuare
          quali servizi siano erogabili  a  titolo  oneroso,  secondo
          tariffe determinate sulla  base  del  costo  effettivo  dei
          servizi stessi. I contributi  e  le  tariffe  previste  dal
          presente comma sono predeterminati  e  pubblici.  Eventuali
          variazioni   delle   modalita'   e   della   misura   della
          contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite  massimo
          dello 0,4 per cento del valore complessivo del  mercato  di
          competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
          del comma 65. In via transitoria, per  l'anno  2006,  nelle
          more  dell'attivazione  delle  modalita'  di  finanziamento
          previste  dal   presente   comma,   le   risorse   per   il
          funzionamento dell'Autorita' per la  vigilanza  sui  lavori
          pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con  il
          contributo  di  3,5  milioni  di  euro,  che  il   predetto
          organismo provvedera' a versare  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato entro il 31  dicembre  2006.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  disciplinata
          l'attribuzione alla medesima Autorita' per la vigilanza sui
          lavori  pubblici  delle  competenze   necessarie   per   lo
          svolgimento anche  delle  funzioni  di  sorveglianza  sulla
          sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.".