Art. 92 
           Corrispettivi e incentivi per la progettazione 
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005) 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici  non  possono  subordinare  la
corresponsione  dei  compensi   relativi   allo   svolgimento   della
progettazione  e  delle  attivita'  tecnico-amministrative  ad   essa
connesse all'ottenimento  del  finanziamento  dell'opera  progettata.
Nella convenzione  stipulata  fra  amministrazione  aggiudicatrice  e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il pagamento dei corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e  successive
modificazioni. Ai fini dell'individuazione  dell'importo  stimato  il
conteggio  deve  ricomprendere  tutti  i  servizi,  ivi  compresa  la
direzione  dei  lavori  qualora  si  intenda  affidarla  allo  stesso
progettista esterno. 
  2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con  proprio  decreto,  le
tabelle  dei  corrispettivi  delle  attivita'  che   possono   essere
espletate dai soggetti di cui al comma 1  dell'articolo  90,  tenendo
conto  delle  tariffe  previste  per   le   categorie   professionali
interessate.  I  corrispettivi  sono  minimi  inderogabili  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4  marzo  1958,  n.
143, introdotto dall'articolo unico della legge  5  maggio  1976,  n.
340. Ogni patto contrario e' nullo. 
  3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati,
ai  fini  della  determinazione  dell'importo   da   porre   a   base
dell'affidamento, applicando le aliquote che il  decreto  di  cui  al
comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote  percentuali  la  somma
delle aliquote attualmente fissate, per i livelli  di  progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto
sono  rideterminate  le  tabelle  dei  corrispettivi  a   percentuale
relativi alle diverse categorie di  lavori,  anche  in  relazione  ai
nuovi  oneri  finanziari  assicurativi,  e  la  percentuale  per   il
pagamento dei corrispettivi per  le  attivita'  di  supporto  di  cui
all'articolo 10, comma 7 nonche' le  attivita'  del  responsabile  di
progetto e le attivita' dei  coordinatori  in  materia  di  sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.  494.  Per  la
progettazione  preliminare  si  applica  l'aliquota  fissata  per  il
progetto  di  massima  e  per  il   preventivo   sommario;   per   la
progettazione  definitiva  si  applica  l'aliquota  fissata  per   il
progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva  si  applicano  le
aliquote  fissate  per  il  preventivo   particolareggiato,   per   i
particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. 
  4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma  3,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge  2
marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili  ai  sensi  dell'ultimo
comma  dell'articolo  unico  della  legge  4  marzo  1958,  n.   143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5  maggio  1976,  n.  340.
Ogni patto contrario e' nullo. 
  5. Una somma non superiore al due per cento  dell'importo  posto  a
base di gara di un'opera o di  un  lavoro,  comprensiva  anche  degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione,  a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,  comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita'  e
i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti  in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonche'
tra i  loro  collaboratori.  La  percentuale  effettiva,  nel  limite
massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento  in  rapporto
all'entita'  e  alla  complessita'  dell'opera  da   realizzare.   La
ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  parti  della
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono  svolte  dai
predetti  dipendenti,  in  quanto  affidate   a   personale   esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I
soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b)  e  c),  possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 
  6. Il trenta per cento della tariffa  professionale  relativa  alla
redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque  denominato  e'
ripartito, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento  tra
i  dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice  che  lo  abbiano
redatto. 
  7.  A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei  capitoli   delle
categorie X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le  amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per
cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi  ed
esecutivi, incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,  studi  di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura  dei  piani  di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  494,  e
agli   studi   per   il   finanziamento   dei    progetti,    nonche'
all'aggiornamento  e  adeguamento  alla  normativa  sopravvenuta  dei
progetti gia'  esistenti  d'intervento  di  cui  sia  riscontrato  il
perdurare  dell'interesse  pubblico  alla  realizzazione  dell'opera.
Analoghi criteri adottano per  i  propri  bilanci  le  regioni  e  le
province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche'  i
comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere  finanziate  dai
comuni, province e  loro  consorzi  e  dalle  regioni  attraverso  il
ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato  a  finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure
anticipate dall'ente mutuatario. 
 
          Note all'art. 92: 
              - Il testo degli articoli 9 e 10 della  legge  2  marzo
          1949, n.  143  "Approvazione  della  tariffa  professionale
          degli ingegneri ed architetti", e' la seguente: "Art. 9.  -
          Il professionista ha diritto di chiedere al committente  il
          deposito delle somme che ritiene  necessarie  in  relazione
          all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. 
              Durante  il  corso  dei  lavori  il  professionista  ha
          altresi'  diritto  al  pagamento  di  acconti   fino   alla
          concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli
          onorari spettantigli secondo la  presente  tariffa  per  la
          parte di lavoro professionale gia' eseguita. 
              Nel  caso  di   giudizi   arbitrali   o   peritali   il
          professionista  puo'  richiedere  il   deposito   integrale
          anticipato delle presunte spese e competenze. 
              Il pagamento a saldo della  specifica  deve  farsi  non
          oltre i sessanta giorni dalla consegna della  stessa;  dopo
          di che sulle somme dovute e non pagate decorrono  a  favore
          del  professionista  ed  a  carico  del   committente   gli
          interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di  sconto
          stabilito dalla Banca d'Italia.". 
              "Art.  10.  -  La  sospensione  per  qualsiasi   motivo
          dell'incarico  dato  al   professionista   non   esime   il
          committente  dall'obbligo   di   corrispondere   l'onorario
          relativo al lavoro fatto e predisposto  come  precisato  al
          seguente art. 18. 
              Rimane  salvo  il   diritto   del   professionista   al
          risarcimento degli  eventuali  maggiori  danni,  quando  la
          sospensione  non  sia  dovuta  a   cause   dipendenti   dal
          professionista stesso.". 
              - La legge 4 marzo 1958, n.  143,  reca:  "Norme  sulla
          tariffa degli ingegneri e degli architetti". 
              -   La   legge   5   maggio   1976,   n.   340,   reca:
          "Inderogabilita' dei minimi della tariffa professionale per
          gli ingegneri ed architetti". 
              - Per il decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  494,
          vedi le note all'art. 10. 
              - Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge
          2 marzo 1989, n. 65 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 1989, n. 155, e' il seguente: 
              12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo
          Stato  e  agli  altri  enti  pubblici  relativamente   alla
          realizzazione di opere pubbliche o  comunque  di  interesse
          pubblico, il cui onere e' in tutto  o  in  parte  a  carico
          dello Stato e degli altri enti pubblici, la  riduzione  dei
          minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento. 
              - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  reca:
          "Attuazione  della  direttiva  92/57/CEE   concernente   le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili.".