(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 9)
                             Articolo 9 
             Relazione generale del progetto definitivo. 
 
  1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti  a  dimostrare  la
rispondenza del progetto alle finalita' dell'intervento, il  rispetto
del prescritto livello  qualitativo,  dei  conseguenti  costi  e  dei
benefici attesi. 
  2. In particolare la relazione: 
  a) descrive,  con  espresso  riferimento  ai  singoli  punti  della
relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati
per   le   scelte   progettuali,   gli    aspetti    dell'inserimento
dell'intervento sul territorio, le  caratteristiche  prestazionali  e
descrittive  dei  materiali   prescelti,   nonche'   i   criteri   di
progettazione delle strutture e degli impianti,  in  particolare  per
quanto riguarda  la  sicurezza,  la  funzionalita'  e  l'economia  di
gestione; 
  b)  riferisce  in  merito  a  tutti  gli  aspetti  riguardanti   la
topografia, la geologia, l'idrologia, l'idrogeologa, la  sismica,  le
interferenze,  gli  espropri,  le  opere  e   misure   mitigative   e
compensative dell'impatto  ambientale,  territoriale  e  sociale;  in
particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di
quanto sviluppato in sede di progetto preliminare; 
  c) indica, le  eventuali  cave,  i  siti  di  conferimento  per  il
recupero dei materiali da risulta e le discariche da  utilizzare  per
la realizzazione dell'intervento con la specificazione  dell'avvenuta
autorizzazione; 
  d) indica le soluzioni adottate per il superamento  delle  barriere
architettoniche; 
  e) riferisce in merito all'idoneita' delle reti esterne dei servizi
atti  a  soddisfare  le  esigenze  connesse   alla   cantierizzazione
all'esercizio dell'intervento da realizzare; 
  f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle  reti
aeree e sotterranee con  i  nuovi  manufatti  ed  al  progetto  della
risoluzione delle interferenze medesime; 
  g) riferisce in merito alle  eventuali  demolizioni/dismissioni  di
opere esistenti, opere di abbellimento artistico o di  valorizzazione
architettonica; 
  h) riferisce in merito ai criteri ed agli  elaborati  che  dovranno
comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai  tempi
necessari per la  redazione  del  progetto  o  per  la  realizzazione
dell'opera, sulla base del cronoprogramma di cui all'art. 17; 
  i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali  si  e'  operato
per  la  redazione  del  progetto  di  monitoraggio  ambientale   con
particolare riferimento per ciascun componente  impattata  e  con  la
motivazione per l'eventuale esclusione di taluna di esse. 
  3. La relazione attesta la rispondenza al progetto  preliminare  ed
alle eventuali prescrizioni dettate in  sede  di  approvazione  dello
stesso, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale ed
alla localizzazione dell'opera; contiene  le  motivazioni  che  hanno
indotto il  progettista  ad  apportare  variazioni  alle  indicazioni
contenute nel progetto preliminare stesso.