Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri appartenenti alle classi «C» e «D», soggette al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio di linea in viaggi nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonche' nello stretto di Messina, nei tratti di mare che saranno individuati con apposito decreto dirigenziale dell'amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con analogo provvedimento l'elenco potra' essere aggiornato.