Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1. Il  presente  decreto  si  applica a tutte le navi da passeggeri
appartenenti  alle  classi «C» e «D», soggette al decreto legislativo
4 febbraio  2000,  n.  45, che effettuano servizio di linea in viaggi
nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonche' nello
stretto  di  Messina,  nei tratti di mare che saranno individuati con
apposito decreto dirigenziale dell'amministrazione, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tenuto   conto   dei   criteri  di  cui  all'articolo 5  del  decreto
legislativo   4 febbraio  2000,  n.  45.  Con  analogo  provvedimento
l'elenco potra' essere aggiornato.