Art. 3. Esenzione dall'obbligo della sistemazione dell'EPIRB satellitare addizionale 1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di installare l'EPIRB satellitare addizionale previsto dalla regola 6.4 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74 nel caso in cui l'EPIRB satellitare, prescritto dalla regola 7.1.6 del predetto capitolo IV, sia usato come mezzo secondario di allarme e non sia attivabile a distanza.