Art. 3.
              Esenzione dall'obbligo della sistemazione
                 dell'EPIRB satellitare addizionale
  1.  Le  navi  di  cui  all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di
installare  l'EPIRB satellitare addizionale previsto dalla regola 6.4
del  capitolo  IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74 nel caso in cui
l'EPIRB  satellitare,  prescritto  dalla  regola  7.1.6  del predetto
capitolo  IV,  sia  usato  come mezzo secondario di allarme e non sia
attivabile a distanza.