Art. 4.
              Esenzione dall'obbligo dell'installazione
          del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX
  1. Le  navi  di  cui  all'articolo 2  sono esentate dall'obbligo di
installare  il  ricevitore  NAVTEX  previsto  dalla  regola 7.1.4 del
capitolo  IV  (Radiocomunicazioni)  della SOLAS 74. Tale esenzione e'
concessa  esclusivamente alle navi dotate di apparato radiotelefonico
ad  onde  metriche  idoneo  a  ricevere, sui canali di corrispondenza
pubblica,  le  trasmissioni di sicurezza diffuse dalle stazioni radio
costiere nazionali.