Art. 4. Esenzione dall'obbligo dell'installazione del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX 1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di installare il ricevitore NAVTEX previsto dalla regola 7.1.4 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74. Tale esenzione e' concessa esclusivamente alle navi dotate di apparato radiotelefonico ad onde metriche idoneo a ricevere, sui canali di corrispondenza pubblica, le trasmissioni di sicurezza diffuse dalle stazioni radio costiere nazionali.