Art. 5. Esenzione dall'obbligo dell'installazione del ricetrasmettitore VHF aeronautico 1. Le navi esistenti di cui all'articolo 2, di tipo ro-ro gia' esentate dall'obbligo di essere dotate della piazzola di recupero per elicotteri prevista alla sezione 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono esentate anche dall'obbligo di installare l'apparato ricetrasmittente previsto dalla regola 7.5 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74, come emendata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 marzo 2006 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 282