Art. 5.
              Esenzione dall'obbligo dell'installazione
                del ricetrasmettitore VHF aeronautico
  1. Le  navi  esistenti  di  cui  all'articolo 2, di tipo ro-ro gia'
esentate dall'obbligo di essere dotate della piazzola di recupero per
elicotteri prevista alla sezione 5-2 del Capitolo III dell'allegato I
al  decreto  legislativo  4 febbraio 2000, n. 45, sono esentate anche
dall'obbligo di installare l'apparato ricetrasmittente previsto dalla
regola  7.5 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74, come
emendata.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 27 marzo 2006

                                                 Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 282