Art. 10. 
                       Variazioni di bilancio 
  1. Le variazioni di bilancio  si  uniformano  ai  principi  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. 
 
          Nota all'art. 10:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 16 del citato decreto
          legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
              «Art.  16  (Variazioni  di  bilancio). - 1. La legge di
          approvazione   del   bilancio  regionale  puo'  autorizzare
          variazioni  al  bilancio  medesimo,  da apportare nel corso
          dell'esercizio  mediante  provvedimenti amministrativi, per
          l'istituzione  di nuove unita' previsionali di entrata, per
          l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
          a  scopi  specifici  da  parte  dello  Stato  e dell'Unione
          europea,  nonche'  per  l'iscrizione  delle relative spese,
          quando   queste   siano   tassativamente   regolate   dalla
          legislazione in vigore.
              2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo
          puo'  effettuare variazioni compensative fra capitoli della
          medesima   unita'  previsionale,  fatta  eccezione  per  le
          autorizzazioni  di  spesa  di  natura  obbligatoria, per le
          spese  in  annualita'  e a pagamento differito e per quelle
          direttamente  regolate  con legge. Ogni altra variazione al
          bilancio  deve  essere  disposta  o  autorizzata  con legge
          regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.
              3.   La   legge   di  bilancio  o  eventuali  ulteriori
          provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare
          la  giunta regionale ad effettuare variazioni compensative,
          all'interno  della  medesima classificazione economica, tra
          unita'   previsionali   di   base   strettamente  collegate
          nell'ambito  di  una  stessa  funzione  obiettivo  o di uno
          stesso  programma  o  progetto. Con le stesse modalita', al
          fine   di  assicurare  la  necessaria  flessibilita'  nella
          gestione   delle  disponibilita'  di  bilancio,  la  giunta
          regionale  puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni
          compensative  anche tra unita' previsionali di base diverse
          qualora   le   variazioni   stesse   siano  necessarie  per
          l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
          di   programma  o  da  altri  strumenti  di  programmazione
          negoziata.
              4.  Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui
          al  comma 1,  puo'  essere  deliberata  dopo il 30 novembre
          dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
              5.   La   giunta  regionale  puo'  disporre  variazioni
          compensative,  nell'ambito della stessa o di diverse unita'
          previsionali   di   base   di  conto  capitale,  anche  tra
          stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che
          si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi
          relativi  alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'art.
          10,  comma 2.  Il  relativo  provvedimento e' comunicato al
          consiglio regionale.».