Art. 10. Variazioni di bilancio 1. Le variazioni di bilancio si uniformano ai principi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76: «Art. 16 (Variazioni di bilancio). - 1. La legge di approvazione del bilancio regionale puo' autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unita' previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. 2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo puo' effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14. 3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine di assicurare la necessaria flessibilita' nella gestione delle disponibilita' di bilancio, la giunta regionale puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. 4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce. 5. La giunta regionale puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'art. 10, comma 2. Il relativo provvedimento e' comunicato al consiglio regionale.».