Art. 11. 
                          Impegni di spesa 
  1. Gli impegni di spesa sono  assunti  nei  limiti  dei  rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio in corso. 
  2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza  dell'esercizio
le somme dovute dalla regione, in base a  legge,  contratto  o  altro
titolo,  a  creditori  determinati  o  determinabili,  sempreche'  la
relativa   obbligazione   venga   a   scadenza   entro   il   termine
dell'esercizio. 
  3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale formano impegni
sugli stanziamenti  dell'esercizio,  le  sole  quote  che  vengono  a
scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. 
  4. Al fine di conseguire il piu'  efficiente  e  completo  utilizzo
delle  risorse  assegnate  alla  regione,  la  giunta  regionale   e'
autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico  degli  esercizi
successivi, in conformita' con l'importo e secondo  la  distribuzione
temporale delle risorse disposte: 
    a) dai piani finanziari, sia di  programmazione,  sia  di  cassa,
approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE
di cofinanziamento nazionale; 
    b) dai quadri finanziari, sia di programmazione,  sia  di  cassa,
contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse. 
  5. L'amministrazione regionale puo'  assumere  impegni  nei  limiti
dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e  b).  I  relativi
pagamenti  devono  comunque  essere  contenuti   nei   limiti   delle
autorizzazioni annuali di bilancio.