Art. 12. 
Trasparenza e cooperazione informativa Stato-regioni  in  materia  di
              finanza pubblica, contabilita' e bilanci 
  1.  Gli  organi  statali  e  le  regioni  sono  tenuti  a  fornirsi
reciprocamente,  ed  a  richiesta,  ogni  informazione   utile   allo
svolgimento delle proprie funzioni in materia  di  finanza  pubblica,
contabilita'  e  bilancio,  nonche'  a  concordare  le  modalita'  di
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi  e  le  altre
forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della
leale cooperazione.