Art. 12. Trasparenza e cooperazione informativa Stato-regioni in materia di finanza pubblica, contabilita' e bilanci 1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di finanza pubblica, contabilita' e bilancio, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della leale cooperazione.