Art. 14. Principi del bilancio 1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo nel rispetto dei principi di unita', coerenza, annualita', universalita', integrita', veridicita', attendibilita' e pubblicita'. 2. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza relative alle entrate correnti e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.