Art. 14. 
                        Principi del bilancio 
  1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario redatto in termini di competenza  per  l'anno  successivo
nel  rispetto  dei  principi   di   unita',   coerenza,   annualita',
universalita', integrita', veridicita', attendibilita' e pubblicita'. 
  2. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio  finanziario
complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari  e
delle  aperture  di  credito  non  possono  essere   complessivamente
superiori  alle  previsioni  di  competenza  relative  alle   entrate
correnti e non possono avere altra forma di finanziamento,  salvo  le
eccezioni previste per legge.