Art. 15. 
            Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
  1. Ove  non  sia  stato  deliberato  nei  termini  il  bilancio  di
previsione, e' consentita esclusivamente  una  gestione  provvisoria,
nei limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell'ultimo
bilancio  definitivamente  deliberato,  ove  esistenti.  La  gestione
provvisoria e'  limitata  all'assolvimento  delle  obbligazioni  gia'
assunte,    delle    obbligazioni    derivanti    da    provvedimenti
giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  tassativamente
regolati dalla legge, al  pagamento  delle  spese  di  personale,  di
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
generale, limitata alle sole operazioni necessarie  per  evitare  che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 
  2. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata  in  un  periodo  successivo  all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato fino a tale termine  e  gli  enti
locali possono effettuare, per ciascun intervento,  spese  in  misura
non superiore mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste
nell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di
pagamento frazionato in dodicesimi.