Art. 17. 
               Relazione previsionale e programmatica 
  1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere  generale
e contenuto programmatico e finanziario. 
  2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica
e' costituito: 
    a)  dall'illustrazione  delle   caratteristiche   relative   alla
popolazione, al territorio,  all'economia  insediata  ed  ai  servizi
dell'ente; 
    b) dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali  e
dalla  dimostrazione  della  coerenza  delle  previsioni  annuali   e
pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti; 
    c) per la parte entrata, da una valutazione  generale  sui  mezzi
finanziari, individuando le fonti di  finanziamento  ed  evidenziando
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
    d) per la parte spesa, da  una  redazione  per  programmi  e  per
eventuali progetti, con indicazione delle finalita' che si  intendono
conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate  e
delle risorse umane e strumentali ad esse destinate. 
  3. Gli atti di previsione e gestione sono coerenti con le finalita'
individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti.