Art. 22. 
 Principi per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 
  1. Gli enti  locali  possono  effettuare  spese  solo  se  sussiste
l'impegno  contabile  registrato  sul  competente  stanziamento   del
bilancio di previsione e l'attestazione della copertura  finanziaria.
Dell'impegno viene data comunicazione al terzo interessato. 
  2.  Per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,   cagionati   dal
verificarsi di un evento eccezionale o  imprevedibile,  l'ordinazione
fatta a terzi e' regolarizzata, a pena  di  decadenza,  entro  trenta
giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se  a  tale
data non sia scaduto il predetto termine. 
  3. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi  in
violazione  dei  principi  per  l'assunzione  degli  impegni  e   per
l'effettuazione delle spese, il rapporto obbligatorio intercorre,  ai
fini  della   controprestazione,   tra   il   privato   fornitore   e
l'amministratore, funzionario o dipendente che  hanno  consentito  la
fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento quale debito fuori
bilancio dell'ente.