Art. 25. 
                  Programmazione degli investimenti 
  1.  Per  tutti  gli  investimenti  degli  enti   locali,   comunque
finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il  progetto  od  il
piano  esecutivo  dell'investimento,   da'   atto   della   copertura
finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi  quelli  finanziari,
nonche'  del  permanere  degli  equilibri  del  bilancio  annuale   e
pluriennale.