Art. 26. 
              Principi per il ricorso all'indebitamento 
  1. Il ricorso all'indebitamento  da  parte  degli  enti  locali  e'
ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle  leggi
vigenti in materia e per la realizzazione  degli  investimenti.  Puo'
essere fatto  ricorso  all'indebitamento  per  il  finanziamento  dei
debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e  per  altre
destinazioni di legge. 
  2. Le entrate di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata. 
  3. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono  le
seguenti condizioni: 
    a)  avvenuta  deliberazione  del  rendiconto  dell'esercizio  del
penultimo anno precedente quello in  cui  si  intende  deliberare  il
ricorso a forme di indebitamento; 
    b) avvenuta deliberazione del bilancio  annuale  nel  quale  sono
incluse le relative previsioni.