Art. 27. Principi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo. 3. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione, adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale idoneo per le proprie esigenze. 4. Al rendiconto e' allegata una relazione finalizzata a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari nel rispetto del principio della trasparenza.