Art. 27. 
Principi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 
  1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene  mediante  il
rendiconto, il quale  comprende  il  conto  del  bilancio,  il  conto
economico ed il conto del patrimonio. 
  2. Il rendiconto e'  deliberato  dall'organo  consiliare  dell'ente
entro il 30 giugno dell'anno successivo. 
  3. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto di
gestione, adottano il sistema di contabilita'  economico-patrimoniale
idoneo per le proprie esigenze. 
  4. Al rendiconto e' allegata una relazione  finalizzata  a  fornire
informazioni integrative, esplicative e  complementari  nel  rispetto
del principio della trasparenza.