Art. 30. 
                        Conto del patrimonio 
  1. Il conto  del  patrimonio  rileva  i  risultati  della  gestione
patrimoniale e riassume la  consistenza  del  patrimonio  al  termine
dell'esercizio, evidenziando  le  variazioni  intervenute  nel  corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 
  2. I criteri di iscrizione degli  elementi  patrimoniali  attivi  e
passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi
vigenti: 
    a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e  i  beni  mobili
sono iscritti al costo; 
    b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale; 
    c) i censi, livelli ed  enfiteusi  sono  iscritti  in  base  alla
capitalizzazione delle rendite al tasso legale; 
    d) gli altri elementi dell'attivo e  del  passivo  sono  iscritti
secondo le norme del codice civile. 
  3. I crediti inesigibili, stralciati dal conto del  bilancio,  sono
conservati  nel  conto  del  patrimonio  in  apposita  voce  sino  al
compimento dei termini di prescrizione.