Art. 30. Conto del patrimonio 1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 2. I criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti: a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo; b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale; c) i censi, livelli ed enfiteusi sono iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale; d) gli altri elementi dell'attivo e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile. 3. I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel conto del patrimonio in apposita voce sino al compimento dei termini di prescrizione.