Art. 6. Principi del bilancio 1. I bilanci delle regioni si uniformano ai principi dell'annualita', universalita', veridicita' ed integrita' del bilancio, confrontabilita' e trasparenza. 2. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. 3. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative. 4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio delle regioni e degli enti ed organismi dipendenti dalla regione.