Art. 6. 
                        Principi del bilancio 
  1.  I   bilanci   delle   regioni   si   uniformano   ai   principi
dell'annualita',  universalita',  veridicita'   ed   integrita'   del
bilancio, confrontabilita' e trasparenza. 
  2. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale  al  lordo
delle spese di  riscossione  e  di  altre  eventuali  spese  ad  esse
connesse. 
  3.  Parimenti  tutte   le   spese   sono   iscritte   in   bilancio
integralmente, senza entrate correlative. 
  4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio delle
regioni e degli enti ed organismi dipendenti dalla regione.