Art. 7. 
Omogeneita' della  classificazione  finanziaria  ed  economica  delle
                        entrate e delle spese 
  1. Al fine  di  conseguire  la  necessaria  armonizzazione  con  il
bilancio dello Stato,  nei  bilanci  regionali,  la  classificazione,
anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi  i  titoli
contabili di entrata e  di  spesa  e'  unificata  in  conformita'  ai
criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria. 
  2. Nei bilanci  delle  regioni  le  entrate  e  le  spese  seguono,
comunque, la classificazione prevista  dagli  articoli  9  e  10  del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. 
 
          Nota all'art. 7:
              - Si  riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
          decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
              «Art.  9  (Classificazione  delle  entrate).  -  1. Nel
          bilancio  della  regione  le  entrate  sono  ripartite  nei
          seguenti titoli:
                Titolo  I:  entrate derivanti da tributi propri della
          regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso
          devolute alla regione;
                Titolo   II:   entrate   derivanti  da  contributi  e
          trasferimenti  di parte corrente dell'Unione europea, dello
          Stato e di altri soggetti;
                Titolo III: entrate extratributarie;
                Titolo  IV:  entrate  derivanti  da  alienazioni,  da
          trasformazione  di capitale, da riscossione di crediti e da
          trasferimenti in conto capitale;
                Titolo  V:  entrate  derivanti  da  mutui, prestiti o
          altre operazioni creditizie;
                Titolo VI: entrate per contabilita' speciali.
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma 1  sono ordinate in
          categorie   secondo   la  natura  dei  cespiti,  in  unita'
          previsionali   di   base   ai  fini  dell'approvazione  del
          consiglio  regionale  e  in  capitoli secondo il rispettivo
          oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.».
              «Art.   10   (Specificazione  e  classificazione  delle
          spese).  - 1. La legge regionale, nel rispetto dei principi
          determinati  dai  commi 2  e  3,  stabilisce  il sistema di
          classificazione  delle  spese  di bilancio, in correlazione
          alle previsioni del bilancio pluriennale.
              2.  Nel bilancio della regione le spese sono, comunque,
          ripartite in:
                1) funzioni   obiettivo,   individuate  con  riguardo
          all'esigenza   di   definire  le  politiche  regionali.  La
          classificazione  per  funzioni  obiettivo e' definita sulla
          base  dei  criteri adottati in contabilita' nazionale per i
          conti del settore della pubblica amministrazione;
                2) unita'    previsionali    di    base.    Ai   fini
          dell'approvazione   del   consiglio   regionale  le  unita'
          previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla
          spesa   corrente,  unita'  relative  alla  spesa  in  conto
          capitale e unita' per il rimborso prestiti;
                3) capitoli,  nell'apposito  allegato  in bilancio di
          cui al comma 6 dell'art. 4, secondo l'oggetto, il contenuto
          economico   e   funzionale   della   spesa,   il  carattere
          giuridicamente  obbligatorio.  I  capitoli costituiscono le
          unita'   elementari   ai   fini   della  gestione  e  della
          rendicontazione.
              3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai
          sensi  dell'art.  8  della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
          stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale
          adottati   in  sede  comunitaria,  le  modalita'  idonee  a
          consentire  l'unificazione,  nei  bilanci  regionali, della
          classificazione,  anche  economica,  delle  entrate e delle
          spese,  ivi  compresi  i  titoli  contabili di entrata e di
          spesa,  al  fine,  fra l'altro, di conseguire la necessaria
          armonizzazione con il bilancio dello Stato.».