Art. 7. Omogeneita' della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese 1. Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, nei bilanci regionali, la classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa e' unificata in conformita' ai criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria. 2. Nei bilanci delle regioni le entrate e le spese seguono, comunque, la classificazione prevista dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76: «Art. 9 (Classificazione delle entrate). - 1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione; Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; Titolo III: entrate extratributarie; Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale; Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie; Titolo VI: entrate per contabilita' speciali. 2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unita' previsionali di base ai fini dell'approvazione del consiglio regionale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.». «Art. 10 (Specificazione e classificazione delle spese). - 1. La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi 2 e 3, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale. 2. Nel bilancio della regione le spese sono, comunque, ripartite in: 1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo e' definita sulla base dei criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione; 2) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unita' previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente, unita' relative alla spesa in conto capitale e unita' per il rimborso prestiti; 3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6 dell'art. 4, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. 3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria, le modalita' idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.».