Art. 8. 
                     Quadro generale riassuntivo 
  1.  Il  quadro   generale   riassuntivo   del   bilancio   riporta,
distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i
totali delle entrate e delle spese. 
  2. Al  quadro  generale  e'  allegato  un  prospetto  che  mette  a
raffronto le entrate,  distinte  per  unita'  previsionali  di  base,
derivanti da assegnazioni dell'Unione  europea  e  dello  Stato,  con
l'indicazione  della  rispettiva  destinazione  specifica  risultante
dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di  riparto,  e  le
spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base,  aventi  le
destinazioni di cui  alle  assegnazioni  predette;  il  totale  degli
stanziamenti di competenza relativi a  tali  spese  non  puo'  essere
inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di
competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e  4  dell'articolo  22
del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. 
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 22 del
          citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
              «Art.  22  (Fondi  statali  assegnati  alle regioni). -
          1.-2. (Omissis).
              3.  La  regione  ha  altresi'  facolta',  qualora abbia
          erogato  in  un  esercizio  somme  eccedenti quelle ad essa
          assegnate  dallo  Stato  a norma del comma 2, di compensare
          tali  maggiori  spese  con  minori erogazioni per lo stesso
          scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
              4.  La  regione  puo',  in  relazione  all'epoca in cui
          avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1,
          attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio
          immediatamente  successivo, allorche' non sia possibile far
          luogo  all'impegno  di  tali  spese,  a norma dell'art. 18,
          entro  il  termine  dell'esercizio  nel  corso del quale ha
          luogo l'assegnazione.».