Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari 1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. - 1. L'assistenza sanitaria e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internatinegli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assicurate attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attivita' di rispettiva competenza. 2. Al fine di definire modalita' e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. 3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare: a) le finalita' che informano la collaborazione tra il Servizio sanitario provinciale ed il Servizio sanitario penitenziario in materia di assistenza sanitaria e di salute dei detenuti e degli internati, nonche' le forme di assistenza sanitaria e gli interventi diagnostici e terapeutici garantiti da ciascuna delle parti; b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalita' per l'adozione di programmi periodici delle attivita'; c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonche' per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi; d) le attivita' di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario; e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalita' delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo; f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attivita' e gli obblighi di reciproca informazione; g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota agli articoli 1 e 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.