Art. 2.
Modifiche  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,
n.   474   (Norme   di   attuazione  dello  statuto  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  igiene e sanita) in materia di
assistenza  sanitaria  ai  detenuti  e  agli internati negli istituti
                            penitenziari
  1.  Dopo  l'articolo 4  del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, e' inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. - 1. L'assistenza sanitaria e il reinserimento sociale
e   lavorativo   dei   detenuti   e   degli  internatinegli  istituti
penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  sono  assicurate  attraverso l'azione integrata delle
province   autonome   medesime   e   dello   Stato,  che  collaborano
nell'esercizio delle attivita' di rispettiva competenza.
  2.  Al  fine di definire modalita' e strumenti della collaborazione
prevista  al  comma 1  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
stipulano  apposite  convenzioni  con  il  Ministero della giustizia.
Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di
sicurezza   all'interno   delle  strutture  sanitarie  ubicate  negli
istituti  penitenziari  e  nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove
siano ricoverati i detenuti e gli internati.
  3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:
    a) le  finalita'  che informano la collaborazione tra il Servizio
sanitario  provinciale  ed  il  Servizio  sanitario  penitenziario in
materia  di  assistenza  sanitaria  e  di salute dei detenuti e degli
internati,  nonche' le forme di assistenza sanitaria e gli interventi
diagnostici e terapeutici garantiti da ciascuna delle parti;
    b) i  settori  di  intervento  nei quali sono attivate specifiche
azioni  volte  al  reinserimento  sociale e lavorativo dei detenuti e
degli  internati,  prevedendo  specifiche modalita' per l'adozione di
programmi periodici delle attivita';
    c) specifici   progetti   e   iniziative   per  l'attuazione  dei
trattamenti alternativi alla detenzione, nonche' per l'adozione degli
interventi assistenziali e preventivi;
    d) le  attivita' di formazione e di aggiornamento degli operatori
delle amministrazioni interessate e del personale volontario;
    e) specifici  progetti  anche  di  investimento per assicurare le
funzionalita'  delle  strutture  carcerarie  per  l'attuazione  degli
interventi previsti dal presente articolo;
    f) le  procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di
verifica delle attivita' e gli obblighi di reciproca informazione;
    g) i    rapporti   finanziari   connessi   all'attuazione   della
convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
          Nota agli articoli 1 e 2:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
          1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.