Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di funzioni di igiene e sanita' 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, nel primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni a statuto ordinario in materia di igiene e sanita', ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse gia' non spettino alle province autonome.». 2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite alle province autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 3. Gli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono determinati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; a tale fine si tiene conto dei criteri e dei parametri utilizzati per la definizione delle risorse finanziarie da attribuire alle regioni a statuto ordinario prevista dai provvedimenti emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 7. - 1. Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative, gia' esercitate, all'atto del loro trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 6, che residuano alla competenza statale dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente decreto nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle Regioni a statuto ordinario in materia di igiene e sanita', ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse gia' non spettino alle Province autonome. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3, sono trasferite alle Province autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle Province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». - Il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e' il seguente: «Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello Statuto e relativa norma di attuazione. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della Provincia.».