Art. 3.
Modifiche  all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo  1975,  n.  474  (Norme  di  attuazione dello statuto per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia
                   di funzioni di igiene e sanita'
  1.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 marzo  1975,  n.  474,  nel  primo  comma e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: «nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative
conferite  alle  regioni  a  statuto ordinario in materia di igiene e
sanita', ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei
soggetti  danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni,  trasfusioni  e  somministrazione di emoderivati, salvo
che le stesse gia' non spettino alle province autonome.».
  2.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  «Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite
alle  province  autonome  le  funzioni  amministrative  in materia di
igiene  e  sanita'  trasferite  alle  Regioni a statuto ordinario dal
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e  relativi  decreti
attuativi,  non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando
in  ogni  caso  le  ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
  3.  Gli  oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate
ai  sensi  del  comma 1, sono determinati nell'ambito dell'accordo di
cui  all'articolo 78  dello  statuto  e  dall'articolo 10 del decreto
legislativo  16 marzo  1992,  n.  268; a tale fine si tiene conto dei
criteri  e  dei parametri utilizzati per la definizione delle risorse
finanziarie  da  attribuire alle regioni a statuto ordinario prevista
dai provvedimenti emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
          Note all'art. 3:
              - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica  28 marzo  1975,  n.  474,  come  modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  7.  - 1. Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
          670,  viene  delegato alle province di Trento e di Bolzano,
          per  il  rispettivo  territorio, l'esercizio delle funzioni
          amministrative,   gia'   esercitate,   all'atto   del  loro
          trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui
          al precedente art. 6, che residuano alla competenza statale
          dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente
          decreto  nonche'  l'esercizio delle funzioni amministrative
          conferite  alle  Regioni  a statuto ordinario in materia di
          igiene  e  sanita',  ivi  compresa  la corresponsione degli
          indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
          di  tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni
          e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse gia'
          non spettino alle Province autonome.
              Anche  in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 3, sono
          trasferite    alle    Province    autonome    le   funzioni
          amministrative  in  materia  di igiene e sanita' trasferite
          alle  Regioni  a  statuto ordinario dal decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112  e relativi decreti attuativi, non
          ancora  spettanti  alle  Province stesse, ferme restando in
          ogni  caso  le  ulteriori competenze a esse riconosciute ai
          sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
              - Il  testo  dell'art.  78  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670 (approvazione del
          testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
          statuto   speciale   per  il  Trentino-Alto  Adige)  e'  il
          seguente:
              «Art.  78.  -  Allo  scopo di adeguare le finanze delle
          Province  autonome  al  raggiungimento  delle  finalita'  e
          all'esercizio  delle  funzioni  stabilite  dalla  legge, e'
          devoluta  alle  stesse  una  quota  non superiore a quattro
          decimi   del   gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          relativa    all'importazione    riscossa   nel   territorio
          regionale,  da ripartire nella proporzione del 47 per cento
          alla  provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia
          di   Bolzano.  La  devoluzione  avviene  senza  vincolo  di
          destinazione   a   scopi  determinati,  fermo  restando  il
          disposto  dell'art.  15  dello  Statuto e relativa norma di
          attuazione.
              Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto,
          in  base  ai  parametri della popolazione e del territorio,
          anche  delle  spese per gli interventi generali dello Stato
          disposti  nella  restante  parte  del  territorio nazionale
          negli stessi settori di competenza delle Province. La quota
          sara'  stabilita  annualmente d'accordo fra il Governo e il
          presidente della Provincia.».