Art. 4. Forme di collaborazione 1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni conferite o trasferite alle province autonome con il medesimo decreto, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore gia' competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo. Le attivita' previste dal presente comma sono realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Berlusconi, Ministro della salute ad interim Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli