Art. 4.
                       Forme di collaborazione
  1.  Lo  Stato,  per  la durata di un anno a decorrere dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, presta attivita' di supporto
per  lo  svolgimento  delle  funzioni  conferite  o  trasferite  alle
province  autonome  con  il  medesimo  decreto,  nonche' attivita' di
consulenza,  anche  con la partecipazione dei responsabili di settore
gia'  competenti  per  la  trattazione  della  materia,  al  fine  di
assicurare   la   funzionalita'   del   servizio   sotto  il  profilo
organizzativo.   Le   attivita'   previste  dal  presente  comma sono
realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Berlusconi,  Ministro  della  salute ad
                              interim
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli