Art. 18
      Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile,
           del Fondo nazionale per le politiche sociali e
                  del Fondo unico per lo spettacolo

  1.  La  dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo  19  della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
  2.  La  dotazione  del  Fondo  per  le  politiche  sociali  di  cui
all'articolo  20,  comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come
determinata  dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
  3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30  aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge
23  dicembre  2005,  n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui
per il triennio 2006-2008.