Art. 18 Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo 1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006. 2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008. 3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.