Art. 38
               Misure di contrasto del gioco illegale

  1.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco,
nonche'  di  assicurare  la  tutela  del  giocatore,  con regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
    a)  le  scommesse  a  distanza  a  quota  fissa  con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
    b)  i  giochi  di  abilita' a distanza con vincita in denaro, nei
quali   il   risultato   dipende,   in   misura  prevalente  rispetto
all'elemento   aleatorio,  dall'abilita'  dei  giocatori.  L'aliquota
d'imposta  unica  e'  stabilita  in  misura pari al 3 per cento della
somma giocata;
    c)  le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita'
principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco pubblici.
Sono   punti   di   vendita   aventi  come  attivita'  principale  la
commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici le agenzie di
scommessa,  le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di
cui  al  decreto  del  Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
nonche'   gli  ulteriori  punti  di  vendita  aventi  come  attivita'
principale  la  commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di
cui ai commi 2 e 4.
  2.  L'articolo  1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' sostituito dal seguente:
    "287.  Con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  sono
stabilite  le  nuove  modalita'  di distribuzione del gioco su eventi
diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
      a)  inclusione,  tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei
cavalli,  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota fissa su eventi
diversi  dalle  corse  dei  cavalli,  dei concorsi pronostici su base
sportiva,  del  concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche  di  cui  all'articolo  1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  nonche'  di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su
eventi diversi dalle corse dei cavalli;
      b)  possibilita'  di raccolta del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
di  Stati  membri  dell'Associazione  europea per il libero scambio e
anche  degli  operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
      c)  esercizio  della  raccolta  tramite punti di vendita aventi
come  attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di
gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici;  ai punti di
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
      d)  previsione  dell'attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita  non  inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi
come  attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di
gioco pubblici;
      e)  determinazione  del numero massimo dei punti di vendita per
comune  in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di
vendita gia' assegnati;
      f)  localizzazione  dei  punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni  con  piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad
800  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di  200.000  abitanti  a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
      g)  localizzazione  dei  punti di vendita aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni  con  piu'  di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
400  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di  200.000  abitanti  a  una distanza non inferiore ad 800 metri dai
punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
      h)  aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non  puo'  essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di
vendita  avente  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto    di    vendita    avente   come   attivita'   accessoria   la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
      i)  acquisizione  della  possibilita' di raccogliere il gioco a
distanza,  ivi  inclusi  i  giochi di abilita' con vincita in denaro,
previo   versamento   di   un  corrispettivo  non  inferiore  a  euro
duecentomila;
      j)    definizione   delle   modalita'   di   salvaguardia   dei
concessionari  della  raccolta  di  scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111".
  3.  All'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e successive modificazioni, il punto 3 della lettera
b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente:
    "3)  per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei  cavalli  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta
tra i singoli giocatori:
      i.  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella
misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
      ii.  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella
misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  6,8  per  cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
      iii.  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella
misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
      iv.  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  5,5  per  cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
      v.  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella
misura  del  2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e  per  quelle  con  modalita'  di  interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;".
  4.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco,
nonche'  di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei   monopoli  di  Stato,  sono  stabilite  le  nuove  modalita'  di
distribuzione  del  gioco  su  base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
    a)  inclusione,  tra  i  giochi su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore  ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi
pronostici  su  base  sportiva,  del  concorso  pronostici denominato
totip,  delle  scommesse  ippiche  di  cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
    b)  possibilita'  di  raccolta  del gioco su base ippica da parte
degli  operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro   dell'Unione   europea,   degli  operatori  di  Stati  membri
dell'Associazione  europea  per  il  libero  scambio,  e  anche degli
operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in  possesso dei requisiti di
affidabilita'  definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
    c)  esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di gioco
pubblici  e  punti  di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la
commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici;  ai punti di
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
    d)  previsione  dell'attivazione  di  un numero di nuovi punti di
vendita  non  inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi
come  attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di
gioco pubblici;
    e)  determinazione  del  numero  massimo dei punti di vendita per
provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici  in considerazione dei punti di vendita
gia' assegnati;
    f)  localizzazione  dei  punti  di  vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni  con  piu'  di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di  200.000  abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
    g)  localizzazione  dei  punti  di  vendita aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni  con  piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a
400  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di  200.000  abitanti,  a  una distanza non inferiore a 800 metri dai
punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del  concorso  pronostici  denominato  totip,  ovvero delle scommesse
ippiche  di  cui  all'articolo  1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
    h)  aggiudicazione  dei punti di vendita, previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non  puo'  essere  inferiore  ad  euro  trentamila  per ogni punto di
vendita  avente  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto    di    vendita    avente   come   attivita'   accessoria   la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
    i)  acquisizione  della  possibilita'  di  raccogliere il gioco a
distanza,  ivi  inclusi  i  giochi di abilita' con vincita in denaro,
previo  il  versamento  di  un  corrispettivo  non  inferiore  a euro
duecentomila;
    j)  definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari
della  raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
  5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente:
    "6.  Il  numero  massimo  di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo  110,  commi  6  e  7,  del  testo  unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive   modificazioni,  che  possono  essere  installati  presso
pubblici  esercizi  o  punti  di raccolta di altri giochi autorizzati
nonche'  le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la commercializzazione
dei  prodotti  di  gioco  pubblici,  i  decreti  sono  predisposti di
concerto   con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per
la  determinazione  del  numero massimo di apparecchi installabili la
natura  dell'attivita'  prevalente  svolta  presso  l'esercizio  o il
locale e la superficie degli stessi.".
  6.  Nei  casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10,
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono
le  autorizzazioni  alla  raccolta  di  giochi,  concorsi o scommesse
rilasciate   dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  dalla  data  di
notifica   del   provvedimento   di   sospensione  delle  licenze  od
autorizzazioni  stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti
dei  contratti  in  ragione  dei quali i soggetti raccolgono gioco su
incarico  di  concessionari  affidatari  della  raccolta  di  giochi,
concorsi o scommesse.
  7.  All'articolo  110,  comma  6, lettera a), del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773, e successive modificazioni, le parole "in monete metalliche"
sono soppresse.
  8.  All'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 530:
      1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"a decorrere dal 1° gennaio 2007";
      2. alla lettera c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal
1° gennaio 2007,";
    b)  al  comma  531,  le  parole: "1° luglio 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2007".