Art. 6
   Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi

  1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore
offerta,   in   linea   con   le  esigenze  della  mobilita'  urbana,
all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
    "2-bis.  Fatta  salva  la possibilita' di conferire nuove licenze
secondo  la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire
pubblici  concorsi, nonche' concorsi riservati ai titolari di licenza
taxi,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2, per
l'assegnazione  a  titolo  oneroso  di  licenze  eccedenti la vigente
programmazione  numerica.  Nei  casi  in  cui  i comuni esercitino la
facolta'  di  cui  al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7
assegnatari  delle  nuove licenze non le possono cedere separatamente
dalla  licenza  originaria.  I proventi derivanti dall'assegnazione a
titolo  oneroso  delle  nuove  licenze  sono ripartiti, in misura non
superiore  all'80  per  cento  e non inferiore al 60 per cento, tra i
titolari  di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola
licenza.  In  ogni  caso  i  titolari di licenza devono esercitare il
servizio  personalmente,  ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel
ruolo  di  cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato
deve  essere  trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24
del   giorno  precedente  il  servizio.  I  comuni  possono  altresi'
rilasciare   titoli   autorizzatori  temporanei,  non  cedibili,  per
fronteggiare eventi straordinari."