Art. 2.
Recepimento  della  direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  27 marzo  2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE
del  Consiglio  sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi
     connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro

  1.  Dopo  il  titolo  VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e'
inserito il seguente:
                            «Titolo VI-bis

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD
                               AMIANTO

                               Capo I

                        Disposizioni generali

                            Art. 59-bis.
                        Campo di applicazione

  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla legge 27 marzo 1992, n.
257,  le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  alle rimanenti
attivita'  lavorative  che  possono  comportare, per i lavoratori, il
rischio  di  esposizione  ad  amianto,  quali manutenzione, rimozione
dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti  amianto,  smaltimento  e
trattamento   dei  relativi  rifiuti,  nonche'  bonifica  delle  aree
interessate.

                            Art. 59-ter.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  titolo  il  termine  amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:
    a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
    b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
    c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
    d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
    e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
    f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

                               Capo II

                    Obblighi del datore di lavoro

                           Art. 59-quater.
              Individuazione della presenza di amianto

  1.  Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,
il   datore   di  lavoro  adotta,  anche  chiedendo  informazioni  ai
proprietari  dei  locali, ogni misura necessaria volta ad individuare
la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
  2.  Se  vi  e'  il  minimo  dubbio  sulla presenza di amianto in un
materiale  o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal
presente titolo.

                         Art. 59-quinquies.
                       Valutazione del rischio

  1.  Nella  valutazione  di  cui all'articolo 4, il datore di lavoro
valuta  i  rischi  dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali  contenenti  amianto,  al  fine di stabilire la natura e il
grado  dell'esposizione  e  le  misure  preventive  e  protettive  da
attuare.
  2.  Nei  casi  di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione  che  risulti  chiaramente dalla valutazione dei rischi di
cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e'
superato  nell'aria  dell'ambiente  di  lavoro,  non si applicano gli
articoli 59-sexies,  59-quinquiesdecies  e  59-sexiesdecies, comma 2,
nelle seguenti attivita':
    a) brevi  attivita'  non  continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
    b) rimozione  senza  deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
    c) incapsulamento  e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato;
    d) sorveglianza  e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai
fini  dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
  3.  Il  datore  di  lavoro  effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta   si   verifichino  modifiche  che  possono  comportare  un
mutamento  significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
  4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 aprile  1955, n. 547,
provvede  a definire orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.

                           Art. 59-sexies.
                              Notifica

  1.  Prima  dell'inizio  dei  lavori  di cui all'articolo 59-bis, il
datore  di  lavoro  presenta  una  notifica  all'organo  di vigilanza
competente per territorio.
  2.  La  notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione
sintetica dei seguenti elementi:
    a) ubicazione del cantiere;
    b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
    c) attivita' e procedimenti applicati;
    d) numero di lavoratori interessati;
    e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
    f) misure  adottate  per  limitare  l'esposizione  dei lavoratori
all'amianto.
  3.  Il  datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti  abbiano  accesso,  a  richiesta,  alla documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
  4.   Il  datore  di  lavoro,  ogni  qualvolta  una  modifica  delle
condizioni   di  lavoro  puo'  comportare  un  aumento  significativo
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali
contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

                          Art. 59-septies.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1.  In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione
dei  lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti  amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo
e,   in   ogni   caso,   al   di  sotto  del  valore  limite  fissato
nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
    a) il  numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
alla  polvere  proveniente  dall'amianto  o  da  materiali contenenti
amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
    b) i  processi  lavorativi  devono  essere  concepiti  in modo da
evitare  di  produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile,
da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
    c) tutti   i   locali   e  le  attrezzature  per  il  trattamento
dell'amianto  devono  poter  essere  sottoposti  a regolare pulizia e
manutenzione;
    d) l'amianto  o  i  materiali che rilasciano polvere di amianto o
che  contengono  amianto  devono  essere  stoccati  e  trasportati in
appositi imballaggi chiusi;
    e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro
il  piu'  presto  possibile  in  appropriati imballaggi chiusi su cui
sara'  apposta  un'etichettatura  indicante  che  contengono amianto.
Detti  rifiuti  devono essere successivamente trattati ai sensi della
vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

                           Art. 59-octies.
                          Misure igieniche

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma
2,  per  tutte  le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di
lavoro adotta le misure appropriate affinche':
    a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
      1) chiaramente   delimitati   e   contrassegnati   da  appositi
cartelli;
      2)  accessibili  esclusivamente  ai  lavoratori  che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
      3) oggetto del divieto di fumare;
    b) siano  predisposte  aree speciali che consentano ai lavoratori
di  mangiare  e  bere  senza  rischio di contaminazione da polvere di
amianto;
    c) siano  messi  a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti
di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
    d) detti  indumenti  di  lavoro  o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il
lavaggio  in  lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori  chiusi,  qualora  l'impresa  stessa non vi provveda o in
caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni;
    e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili;
    f) i  lavoratori  possano disporre di impianti sanitari adeguati,
provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
    g) l'equipaggiamento  protettivo  sia  custodito in locali a tale
scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano
prese  misure  per  riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso
prima di ogni utilizzazione.

                           Art. 59-nonies.
                     Controllo dell'esposizione

  1.  Al  fine  di  garantire  il  rispetto del valore limite fissato
all'articolo 59-decies  e in funzione dei risultati della valutazione
iniziale  dei  rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione  della  concentrazione  di fibre di amianto nell'aria del
luogo  di  lavoro.  I  risultati  delle  misure  sono  riportati  nel
documento di valutazione dei rischi.
  2.  Il  campionamento  deve essere rappresentativo dell'esposizione
personale  del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.
  3.   I  campionamenti  sono  effettuati  previa  consultazione  dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
  4.  Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in
possesso  di  idonee  qualifiche  nell'ambito  del  servizio  di  cui
all'articolo 8.  I campioni prelevati sono successivamente analizzati
ai  sensi  del  decreto  del Ministro della sanita' in data 14 maggio
1996,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  178 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
  5. La  durata  dei  campionamenti deve essere tale da consentire di
stabilire   un'esposizione   rappresentativa,   per   un  periodo  di
riferimento  di  otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
  6.  Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza
tramite  microscopia  a  contrasto  di  fase,  applicando  il  metodo
raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997
o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
  7.  Ai  fini  della  misurazione  dell'amianto nell'aria, di cui al
comma 1,  si  prendono  in  considerazione  unicamente  le  fibre che
abbiano  una  lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza
inferiore  a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia
superiore a 3:1.

                           Art. 59-decies.
                            Valore limite

  1.  Il  valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1
fibre  per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel
tempo  di  riferimento  di  otto  ore.  I datori di lavoro provvedono
affinche'  nessun  lavoratore  sia  esposto  a  una concentrazione di
amianto nell'aria superiore al valore limite.
  2.  Quando  il  valore limite fissato al comma 1 viene superato, il
datore  di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu'
presto  possibile  le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il  lavoro  puo'  proseguire  nella  zona interessata solo se vengono
prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
  3.  Per  verificare  l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il
datore  di  lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione
della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
  4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri
mezzi  e  per  rispettare  il valore limite e' necessario l'uso di un
dispositivo  di  protezione  individuale delle vie respiratorie; tale
uso  non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 4, il datore di lavoro, previa
consultazione  con  i  lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i
periodi  di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.

                          Art. 59-undecies.
                  Operazioni lavorative particolari

  1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione   di   misure   tecniche   preventive   per   limitare  la
concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione
dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies,
il  datore  di  lavoro  adotta  adeguate misure per la protezione dei
lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
    a) fornisce  ai  lavoratori un adeguato dispositivo di protezione
delle  vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali
e ne esige l'uso durante tali lavori;
    b) provvede  all'affissione  di  cartelli  per  segnalare  che si
prevede il superamento del valore limite di esposizione;
    c) adotta  le misure necessarie per impedire la dispersione della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
    d) consulta   i   lavoratori  o  i  loro  rappresentanti  di  cui
all'articolo 18  sulle  misure  da adottare prima di procedere a tali
attivita'.

                         Art. 59-duodecies.
           Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

  1.  I  lavori  di  demolizione  o di rimozione dell'amianto possono
essere  effettuati  solo  da  imprese rispondenti ai requisiti di cui
all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
  2. Il  datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione
o  di  rimozione  dell'amianto  o  di materiali contenenti amianto da
edifici,  strutture,  apparecchi  e  impianti,  nonche'  dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
  3.  Il  piano  di  cui  al comma 2 prevede le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e la protezione dell'ambiente esterno.
  4.  Il  piano,  in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
    a) rimozione  dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti amianto
prima  dell'applicazione  delle  tecniche  di demolizione, a meno che
tale  rimozione  non  possa  costituire  per  i lavoratori un rischio
maggiore  di  quello  rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
    b) fornitura   ai   lavoratori   dei  dispositivi  di  protezione
individuale;
    c) verifica   dell'assenza   di   rischi  dovuti  all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto;
    d) adeguate  misure  per  la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
    e) adeguate  misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;
    f) adozione,  nel  caso  in  cui  sia previsto il superamento dei
valori  limite  di  cui  all'articolo 59-decies,  delle misure di cui
all'articolo 59-undecies,  adattandole  alle particolari esigenze del
lavoro specifico;
    g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
    h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
    i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
    l) caratteristiche   delle  attrezzature  o  dispositivi  che  si
intendono  utilizzare  per  attuare  quanto previsto dalla lettera d)
ed e).
  5.  Copia  del  piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza,
almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
  6.  L'invio  della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.
  7. Il  datore  di  lavoro  provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

                         Art. 59-terdecies.
                     Informazione dei lavoratori

  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 21, il datore di
lavoro  fornisce  ai  lavoratori,  prima  che  essi  siano adibiti ad
attivita'   comportanti  esposizione  ad  amianto,  nonche'  ai  loro
rappresentanti, informazioni su:
    a) i  rischi  per  la  salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
    b)  le  specifiche  norme igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;
    c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale;
    d) le  misure  di precauzione particolari da prendere nel ridurre
al minimo l'esposizione;
    e) l'esistenza  del valore limite di cui all'articolo 59-decies e
la necessita' del monitoraggio ambientale.
  2.  Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori
superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore
di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e
i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta  sulle  misure  da adottare o, in caso d'urgenza, li informa
delle misure adottate.

                        Art. 59-quaterdecies.
                      Formazione dei lavoratori

  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 22, il datore di
lavoro  assicura  che  tutti  i  lavoratori  esposti o potenzialmente
esposti   a   polveri  contenenti  amianto  ricevano  una  formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
  2.   Il   contenuto   della   formazione   deve  essere  facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze  e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di
sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
    a) le  proprieta'  dell'amianto  e  i  suoi effetti sulla salute,
incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
    b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
    c) le    operazioni   che   possono   comportare   un'esposizione
all'amianto  e  l'importanza  dei controlli preventivi per ridurre al
minimo tale esposizione;
    d) le  procedure  di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature
di protezione;
    e) la  funzione,  la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
    f) le procedure di emergenza;
    g) le procedure di decontaminazione;
    h) l'eliminazione dei rifiuti;
    i) la necessita' della sorveglianza medica.
  3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto
e  alla  bonifica  delle  aree  interessate  i lavoratori che abbiano
frequentato    i   corsi   di   formazione   professionale   di   cui
all'articolo 10,  comma 2,  lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.
257.

                      Art. 59-quinquiesdecies.
                       Sorveglianza sanitaria

  1.  Fermo  restando  l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori
esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16.
  2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
    a) prima  di  adibire  il  lavoratore  alla mansione che comporta
esposizione;
    b) periodicamente,   almeno   una  volta  ogni  tre  anni  o  con
periodicita'  fissata  dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del
rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
    c) all'atto    della    cessazione   dell'attivita'   comportante
esposizione,  per  tutto  il  tempo  ritenuto  opportuno  dal  medico
competente;
    d) all'atto   della   cessazione   del  rapporto  di  lavoro  ove
coincidente  con  la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale
occasione   il  medico  competente  deve  fornire  al  lavoratore  le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare
ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti.
  3.  Gli  accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale,  l'esame  clinico generale ed in particolare del torace,
nonche' esami della funzione respiratoria.
  4.   Il   medico   competente,  sulla  base  dell'evoluzione  delle
conoscenze  scientifiche  e  dello  stato  di  salute del lavoratore,
valuta  l'opportunita'  di  effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato,    l'esame    radiografico    del   torace   o   la
tomodensitometria.

                        Art. 59-sexiesdecies.
      Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo 59-quinquiesdecies,  provvede  ad istituire e aggiornare
una   cartella  sanitaria  e  di  rischio,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 17,  comma 1,  lettera d).  Il datore di lavoro, per il
tramite  del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico
competente  i  valori  di  esposizione  individuali, al fine del loro
inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
  2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive
i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
  3.  Il  datore  di  lavoro,  su  richiesta, fornisce agli organi di
vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
  4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro,
trasmette   all'ISPESL   la  cartella  sanitaria  e  di  rischio  del
lavoratore   interessato,  unitamente  alle  annotazioni  individuali
contenute nel registro di cui al comma 2.
  5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per
un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

                       Art. 59-septiesdecies.
                             Mesoteliomi

  1.  Nei  casi  accertati  di mesotelioma asbesto-correlati, trovano
applicazione  le  disposizioni  contenute  nell'articolo 71,  con  la
costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».
 
          Note all'art. 2:
              - Per  la direttiva 2003/18/CE si veda in nota all'art.
          1.
              - Per   la   direttiva  83/477/CEE  e  per  il  decreto
          legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda in nota alle
          premesse.
              - La  legge  27 marzo  1992,  n.  257,  recante  «Norme
          relative  alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto», e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
          supplemento ordinario.