Art. 4.
                       Clausola di cedevolezza

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo
n.   626   del   1994,   e   successive   modificazioni,   introdotte
dall'articolo 2,  afferenti a materie di competenza legislativa delle
regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, che non
abbiano  ancora  provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27 marzo  2003, si
applicano  fino  alla  data  di  entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli   derivanti   dall'ordinamento  comunitario  e  dei  principi
fondamentali desumibili dal medesimo titolo.
 
          Nota all'art. 4:
              - L'art.   117,   quinto   comma,  della  Costituzione,
          dispone:
              «Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».