Art. 6.
                       Invarianza degli oneri

  1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del
decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Turco, Ministro della salute
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella