Art. 6.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica
anche,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 318,
della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, all'attivita' di custodia e
conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1
e  2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore
non  sia  stato  ancora  emesso  decreto  di  liquidazione  da  parte
dell'Autorita' giudiziaria.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 2 settembre 2006

                                         Il Ministro della giustizia
                                                   Mastella
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
     Padoa Schioppa

Visto,  il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il
2 ottobre 2006
Ministeri istituzionali - Guistizia, registro n. 11, foglio n. 9
 
          Nota all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 318 dell'articolo 1
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005):
              «Art.  1  Disposizioni  per  la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
            1-317 (omissis);
              318. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe
          previste  dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115,  un  importo  complessivo forfettario, comprensivo del
          trasporto,   determinato,   per   ciascuno  degli  anni  di
          custodia, nel modo seguente:
                a) euro  6  per  ogni  mese  o frazione di esso per i
          motoveicoli e i ciclomotori;
                b) euro  24  per ogni mese o frazione di esso per gli
          autoveicoli  e  i rimorchi di massa complessiva inferiore a
          3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;
                c) euro  30  per ogni mese o frazione di esso per gli
          autoveicoli  e  i rimorchi di massa complessiva superiore a
          3,5 tonnellate.».