Art. 2
                Modifiche agli articoli 6 e 6-quater
della legge 13 dicembre 1989, n. 401

  1.  All'articolo  6  della  legge  13  dicembre  1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
   1)  le parole: "e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2" sono sostituite
   dalle   seguenti:   "ed   all'articolo  6-bis,  commi  1  e  2,  e
   all'articolo 6-ter";
   2)  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui
   al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di
   chi,  sulla  base  di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una
   condotta  finalizzata  alla  partecipazione  attiva  ad episodi di
   violenza  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale
   da  porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa
   delle manifestazioni stesse.";
b) al  comma  5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre
   anni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "non possono avere durata
   inferiore a tre mesi e superiore a tre anni";
c) al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino
   a  lire  tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a
   tre anni e con la multa fino a 10.000 euro";
d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "Con  la  sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per
   quelli  commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
   o  durante  i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono
   dette  manifestazioniil  giudice  dispone, altresi', il divieto di
   accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in
   un  ufficio  o  comando  di  polizia  durante  lo  svolgimento  di
   manifestazioni  sportive specificamente indicate per un periodo da
   sei  mesi  a sette anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui
   all'articolo  1,  comma  1-bis,  lettera  a), del decreto-legge 26
   aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
   giugno 1993, n. 205.".
  2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo
il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
"1-bis.  Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato
dei  compiti  di  cui  al  comma 1 persone prive dei requisiti morali
previsti  dall'articolo  11  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e'
irrogata,  dal  prefetto  della provincia in cui le medesime societa'
risiedono,   ovvero   in  cui  hanno  la  sede  legale,  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.".