Art. 3
                Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter
                della legge 13 dicembre 1989, n. 401

  1.  Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' sostituito dal seguente:
"1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi  in  cui  si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli
interessati  alla  sosta,  al  transito, o al trasporto di coloro che
partecipano  o  assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque,
nelle  immediate  adiacenze  di  essi,  lancia o utilizza, in modo da
creare   un   pericolo   per   le  persone,  razzi,  bengala,  fuochi
artificiali,  petardi,  strumenti  per  l'emissione  di fumo o di gas
visibile,  ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante,
oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la
reclusione  da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi
in   cui   si  svolgono  manifestazioni  sportive  ovvero  in  quelli
interessati  alla  sosta,  al  transito, o al trasporto di coloro che
partecipano  o  assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque,
nelle  immediate  adiacenze  di  essi, i fatti ivi verificatisi nelle
ventiquattro  ore  precedenti  o  successive  allo  svolgimento della
manifestazione  sportiva. La pena e' aumentata se dal fatto deriva il
mancato   regolare   inizio,  la  sospensione,  l'interruzione  o  la
cancellazione  della  manifestazione  sportiva.  La pena e' aumentata
fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.".
  2.  Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' sostituito dal seguente:
"1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi  in  cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli
interessati  alla  sosta,  al  transito, o al trasporto di coloro che
partecipano  o  assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque,
nelle  immediate  adiacenze di essi, e' trovato in possesso di razzi,
bengala,  fuochi  artificiali,  petardi, strumenti per l'emissione di
fumo   o  di  gas  visibile,  ovvero  di  bastoni,  mazze,  materiale
imbrattante  o  inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad
offendere,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la  multa  da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in
cui  si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati
alla  sosta,  al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate
adiacenze  di  essi,  i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore
precedenti   o   successive  allo  svolgimento  della  manifestazione
sportiva.".