Art. 4 Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6"; b) al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole: "entro le trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore"; c) al comma 1-quater, dopo le parole: "1-bis," sono inserite le seguenti: "e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,". 2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' abrogato. 3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "nell'articolo 6-ter".