Art. 4
                  Modifiche agli articoli 8 e 8-bis
                della legge 13 dicembre 1989, n. 401

  1.  All'articolo  8  della  legge  13  dicembre  1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e
   all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite
   dalle  seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo
   6-ter  ed  all'articolo  6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto
   non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo
   articolo   6.  L'arresto  e',  inoltre,  consentito  nel  caso  di
   violazione  del  divieto  di  accedere  ai luoghi dove si svolgono
   manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6";
b) al  comma  1-ter,  le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono
   soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti:
   "dalla   quale"  e  le  parole:  "entro  le  trentasei  ore"  sono
   sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";
c) al  comma  1-quater,  dopo  le  parole:  "1-bis," sono inserite le
   seguenti:  "e  nel  caso  di violazione del divieto di accedere ai
   luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma
   7 dell'articolo 6,".
  2.  L'articolo  1-bis  del  decreto-legge  24 febbraio 2003, n. 28,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e'
abrogato.
  3.  Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401,  dopo  le  parole:  "nell'articolo  6-bis,  commi  1  e 2," sono
inserite le seguenti: "nell'articolo 6-ter".