Art. 5
            Integrazione del sistema sanzionatorio per la
           violazione del regolamento d'uso degli impianti

  1.  All'articolo  1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio
2003,  n.  28,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi
di  cui  al  periodo  precedente,  al  contravventore  possono essere
applicati  il  divieto  e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della
legge  13  dicembre  1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.".