Art. 6
                        Misure di prevenzione

  1.  Alla  legge  13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e'
inserito il seguente:
"Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di
cui  alle  leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575,
possono  essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate
di  avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in
piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2.  Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere altresi'
applicata  la  misura  di prevenzione patrimoniale della confisca, di
cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella
disponibilita'  dei  medesimi  soggetti,  che  possono  agevolare, in
qualsiasi  modo,  le  attivita' di chi prende parte attiva a fatti di
violenza  in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni sportive. Il
sequestro  effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla
prevenzione  delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato
a  norma  dell'articolo  2-ter, secondo comma, secondo periodo, della
medesima legge n. 575 del 1965.".